Cassazione Penale: appropriazione indebita vs. infedeltà patrimoniale

"Le due figure di reato previste (fra loro in rapporto di specialità reciproca), rispettivamente dall’articolo 646 Codice Penale (Appropriazione indebita) e dall’articolo 2634 Codice Civile (Infedeltà patrimoniale), si differenziano essenzialmente perché il presupposto della seconda è proprio la presenza di un conflitto di interessi, con i caratteri dell’attualità e dell’obiettiva valutabilità, tra i soggetti attivi (amministratori, direttori generali o liquidatori) e l’ente societario; infatti la ratio dell’articolo 2634 Codice Civile è quello di sanzionare qualsiasi atto di gestione dell’amministratore che (quale ne sia l’oggetto) persegua un interesse confliggente con quello della società, mentre il delitto di cui all’articolo 646 Codice Penale non necessita del suddetto presupposto".

La Cassazione ha così confermato la pronuncia della Corte d’appello che a propria volta aveva confermato la sentenza del Tribunale che aveva condannato per appropriazione indebita il soggetto che, per procurarsi un ingiusto profitto si era appropriato dei diversi attrezzi e arnesi ubicati all’interno della sede della Sas, beni di cui era comproprietario con il proprio socio o beni di esclusiva proprietà di quest’ultimo, seppure utilizzati per la attività imprenditoriale della predetta società.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 1 febbraio 2012, n.4244)

"Le due figure di reato previste (fra loro in rapporto di specialità reciproca), rispettivamente dall’articolo 646 Codice Penale (Appropriazione indebita) e dall’articolo 2634 Codice Civile (Infedeltà patrimoniale), si differenziano essenzialmente perché il presupposto della seconda è proprio la presenza di un conflitto di interessi, con i caratteri dell’attualità e dell’obiettiva valutabilità, tra i soggetti attivi (amministratori, direttori generali o liquidatori) e l’ente societario; infatti la ratio dell’articolo 2634 Codice Civile è quello di sanzionare qualsiasi atto di gestione dell’amministratore che (quale ne sia l’oggetto) persegua un interesse confliggente con quello della società, mentre il delitto di cui all’articolo 646 Codice Penale non necessita del suddetto presupposto".

La Cassazione ha così confermato la pronuncia della Corte d’appello che a propria volta aveva confermato la sentenza del Tribunale che aveva condannato per appropriazione indebita il soggetto che, per procurarsi un ingiusto profitto si era appropriato dei diversi attrezzi e arnesi ubicati all’interno della sede della Sas, beni di cui era comproprietario con il proprio socio o beni di esclusiva proprietà di quest’ultimo, seppure utilizzati per la attività imprenditoriale della predetta società.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 1 febbraio 2012, n.4244)