Cassazione Penale: a Consulta presunzione di adeguatezza custodia in carcere per omicidio
In sostanza la Corte reputa non manifestamente infondato il sospetto che la norma impugnata violi, in parte qua, colla assolutezza della presunzione stabilita:
- l’articolo 3 della Costituzione, "per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi" al delitto di omicidio "a quelli concernenti i delitti di mafia, nonché per l’irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati";
- l’articolo 13, primo comma, della Costituzione, "quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale" sotto il profilo che la rigidità della disciplina, per effetto della assolutezza della presunzione, si pone in contrasto col criterio del "minore sacrificio necessario", non consentendo veruna modulazione e graduazione della compressione della libertà personale e la adozione di "meccanismi ’individualizzati’ di selezione del trattamento cautelare, parametrati sulle esigenze configurabili nelle singole fattispecie concrete";
- l’articolo 27, secondo comma, della Costituzione, "in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena".
L’ordinanza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, Ordinanza 5 aprile 2011, n.13619)
In sostanza la Corte reputa non manifestamente infondato il sospetto che la norma impugnata violi, in parte qua, colla assolutezza della presunzione stabilita:
- l’articolo 3 della Costituzione, "per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi" al delitto di omicidio "a quelli concernenti i delitti di mafia, nonché per l’irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati";
- l’articolo 13, primo comma, della Costituzione, "quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale" sotto il profilo che la rigidità della disciplina, per effetto della assolutezza della presunzione, si pone in contrasto col criterio del "minore sacrificio necessario", non consentendo veruna modulazione e graduazione della compressione della libertà personale e la adozione di "meccanismi ’individualizzati’ di selezione del trattamento cautelare, parametrati sulle esigenze configurabili nelle singole fattispecie concrete";
- l’articolo 27, secondo comma, della Costituzione, "in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena".
L’ordinanza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, Ordinanza 5 aprile 2011, n.13619)