Cassazione Penale: consumazione del reato di furto (di portafoglio con documenti)

Nell’ambito di un caso di furto, ribadendo i principi già espressi in materia, la Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato ed inammissibile il ricorso per cassazione basato su motivi che si limitano a riproporre le doglianze e le ragioni già discusse nei precedenti gradi di giudizio, dovendosi pertanto considerarsi non specifici.

In particolare, la Corte ha riaffermato che “la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità conducente, a norma dell’articolo 591, comma 1, lettera c), Codice Procedura Penale”.

Quanto al merito della causa (furto pluriaggravato commesso in concorso con altre persone), la Corte ha dichiarato consumato il reato nonostante l’intervento della polizia giudiziaria abbia impedito l’impossessamento definitivo del bene sottratto alla persona offesa, in quanto, in tema di furto, “ai fini dell’impossessamento e della sottrazione è sufficiente che la cosa sottratta sia passata – anche per breve tempo e nello stesso luogo in cui la sottrazione si è verificata – sotto il dominio esclusivo dell’agente”, escludendo l’applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62, numero 4, Codice Penale.

A tal riguardo la Corte ha precisato che “l’entità del danno arrecato deve essere valutata con riferimento al “complessivo” pregiudizio economico subito dalla persona offesa e non già al mero valore intrinseco dell’oggetto sottratto. È necessario, inoltre, che il danno cagionato alla persona offesa sia di “minima rilevanza”, non essendo sufficiente che esso sia soltanto lieve”.

Nel caso di specie non è stato considerato di minima rilevanza il pregiudizio che la persona offesa avrebbe potuto patire, per il fatto che nel portafoglio vi erano i documenti della persona offesa (oltre a 49 euro).

(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 3 agosto 2011, n.30860)

[Dott.ssa Luciana Di Vito, Studio Legale LGA]

Nell’ambito di un caso di furto, ribadendo i principi già espressi in materia, la Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato ed inammissibile il ricorso per cassazione basato su motivi che si limitano a riproporre le doglianze e le ragioni già discusse nei precedenti gradi di giudizio, dovendosi pertanto considerarsi non specifici.

In particolare, la Corte ha riaffermato che “la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità conducente, a norma dell’articolo 591, comma 1, lettera c), Codice Procedura Penale”.

Quanto al merito della causa (furto pluriaggravato commesso in concorso con altre persone), la Corte ha dichiarato consumato il reato nonostante l’intervento della polizia giudiziaria abbia impedito l’impossessamento definitivo del bene sottratto alla persona offesa, in quanto, in tema di furto, “ai fini dell’impossessamento e della sottrazione è sufficiente che la cosa sottratta sia passata – anche per breve tempo e nello stesso luogo in cui la sottrazione si è verificata – sotto il dominio esclusivo dell’agente”, escludendo l’applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62, numero 4, Codice Penale.

A tal riguardo la Corte ha precisato che “l’entità del danno arrecato deve essere valutata con riferimento al “complessivo” pregiudizio economico subito dalla persona offesa e non già al mero valore intrinseco dell’oggetto sottratto. È necessario, inoltre, che il danno cagionato alla persona offesa sia di “minima rilevanza”, non essendo sufficiente che esso sia soltanto lieve”.

Nel caso di specie non è stato considerato di minima rilevanza il pregiudizio che la persona offesa avrebbe potuto patire, per il fatto che nel portafoglio vi erano i documenti della persona offesa (oltre a 49 euro).

(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 3 agosto 2011, n.30860)

[Dott.ssa Luciana Di Vito, Studio Legale LGA]