Cassazione Penale: delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro - vigilanza "alta"

La Cassazione, annullando senza rinvio la pronuncia della Corte d’Appello di Torino, ha stabilito un importante principio in ordine alla validità ed all’efficacia della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro, precisando che essa richiede “una vigilanza “alta”, che riguarda il coretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato”.

In linea generale, la Cassazione ha ricordato: “la delega di funzioni è ora disciplinata precipuamente dall’articolo 16 del Testo Unico della Sicurezza. Essa non è consentita per la valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento sulla sicurezza, nonché per la designazione dei responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Inoltre, la delega non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”.

Secondo la Cassazione, la disciplina di cui al Decreto Legislativo 81/2008 “propone enunciazioni che in parte recepiscono diffusi orientamenti della prassi e della dottrina; ed in parte sembrano essere espressione del principio di razionalità”.

Ancora: “Il tema della vigilanza presenta particolare interesse anche perché in passato si è discusso se una delega piena determinasse il venir meno dell’obbligo di vigilanza e, soprattutto, se in ogni caso, essa, implicando solo un ruolo di sorveglianza, determinasse il permanere di una posizione di garanzia”.

“Pare che queste incertezze siano fugate dalla nuova normativa che colma la lacuna di quella precedente e recepisce opinioni condivise da questa Corte ed accreditate già nel passato sia in dottrina che in giurisprudenza. Va dunque ribadito che la delega di cui si discute non fa venir meno l’obbligo di vigilanza. Tuttavia, come il richiamato articolo 16 chiarisce, si parla qui di vigilanza “alta”, che riguarda il coretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato; e che si attua anche attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dall’articolo 30 comma 4, che a sua volta disciplina il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Tale rinvio costituisce una norma assai rilevante, che introduce nel sistema della responsabilità penale un importante frammento del sistema di responsabilità degli enti; e rende al contempo più chiara la reale natura dell’obbligo di vigilanza. Ciò che maggiormente interesse è che la vigilanza, quale che ne sia l’esatta estensione di certo non può identificarsi co un’azione di vigilanza concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida, appunto, al garante. La delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui demanda i pertinenti poteri: al delegato vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo. Ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato. Esso riguarda precipuamente la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento delle modalità di svolgimento delle lavorazioni”.

(Corte di Cassazione - Quarta Sezione Penale, Sentenza 19 marzo 2012, n.10702)

La Cassazione, annullando senza rinvio la pronuncia della Corte d’Appello di Torino, ha stabilito un importante principio in ordine alla validità ed all’efficacia della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro, precisando che essa richiede “una vigilanza “alta”, che riguarda il coretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato”.

In linea generale, la Cassazione ha ricordato: “la delega di funzioni è ora disciplinata precipuamente dall’articolo 16 del Testo Unico della Sicurezza. Essa non è consentita per la valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento sulla sicurezza, nonché per la designazione dei responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Inoltre, la delega non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”.

Secondo la Cassazione, la disciplina di cui al Decreto Legislativo 81/2008 “propone enunciazioni che in parte recepiscono diffusi orientamenti della prassi e della dottrina; ed in parte sembrano essere espressione del principio di razionalità”.

Ancora: “Il tema della vigilanza presenta particolare interesse anche perché in passato si è discusso se una delega piena determinasse il venir meno dell’obbligo di vigilanza e, soprattutto, se in ogni caso, essa, implicando solo un ruolo di sorveglianza, determinasse il permanere di una posizione di garanzia”.

“Pare che queste incertezze siano fugate dalla nuova normativa che colma la lacuna di quella precedente e recepisce opinioni condivise da questa Corte ed accreditate già nel passato sia in dottrina che in giurisprudenza. Va dunque ribadito che la delega di cui si discute non fa venir meno l’obbligo di vigilanza. Tuttavia, come il richiamato articolo 16 chiarisce, si parla qui di vigilanza “alta”, che riguarda il coretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato; e che si attua anche attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dall’articolo 30 comma 4, che a sua volta disciplina il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Tale rinvio costituisce una norma assai rilevante, che introduce nel sistema della responsabilità penale un importante frammento del sistema di responsabilità degli enti; e rende al contempo più chiara la reale natura dell’obbligo di vigilanza. Ciò che maggiormente interesse è che la vigilanza, quale che ne sia l’esatta estensione di certo non può identificarsi co un’azione di vigilanza concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida, appunto, al garante. La delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui demanda i pertinenti poteri: al delegato vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo. Ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato. Esso riguarda precipuamente la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento delle modalità di svolgimento delle lavorazioni”.

(Corte di Cassazione - Quarta Sezione Penale, Sentenza 19 marzo 2012, n.10702)