Cassazione Penale: detenzione di materiale pedopornografico aggravata per ingente quantità

Per la prima volta la Cassazione si è pronunciata sul ricorso contro l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere ritenuta l’unica adeguata a contrastare il pericolo conseguente all’accusa di avere detenuto 175 DVD contenenti immagini pedopornografiche e di avere pertanto violato l’articolo 600 quater Codice Penale aggravato ai sensi del secondo comma per l’"ingente quantità" del materiale posseduto.

Ricordiamo che l’articolo 600 quater del Codice Penale punisce la Detenzione di materiale pornografico e stabilisce che

[I]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

[II]. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Secondo la Cassazione "Si può affermare, in sintesi, che, ai fini della ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 600 quater, secondo comma, c.p., è definibile di "ingente quantità" quel "materiale" che offra la disponibilità di un numero ’"molto grande, rilevante o consistente" di immagini pedo-pornografiche sì da contribuire concretamente ad incrementare il perverso mercato". Con riferimento al caso di specie: "è sicuramente molto corretto il percorso argomentativo dei Giudici del Riesame quando affermano che, in relazione alla specificità della fattispecie sub iudice, la nozione di ingente quantità implica "la presenza di un quantitativo di immagini tali da discostarsi, in termini davvero significativi da una condizione di detenzione di un numero contenuto di immagini illecite quale si riscontra nella pratica giudiziaria relativa ad episodi illeciti di tal genere"".

Riportiamo alcuni interessanti alcuni passaggi della motivazione.

"Prima di illustrare le ragioni per le quali la risposta del Tribunale per il Riesame può definirsi corretta e non censurabile sotto alcun profilo, giova premettere brevi considerazioni su un dato normativo del quale la giurisprudenza, finora, non ha avuto occasione di occuparsi in modo esplicito con diretto riferimento al materiale pedo-pornografico.

Si può, iniziare con l’affermare che l’aggravante in esame ha connotazioni fattuali di carattere obiettivo attenendo ad una valutazione di carattere quantitativo di tipo oggettivizzato e che ricalca circostanze di analoga portata previste dal codice o da leggi speciali rispetto alle quali sono stati anche superati dubbi di costituzionalità sollevati con riferimento alla apparente indeterminatezza della nozione di "ingente quantità" (così, ad es. Sez. 111,20.11.07, Patrone, Rv. 238558, in tema di rifiuti -art. 260 Decreto Legislativo 152/06).

Del resto, è innegabile che l’uso di siffatte locuzioni (noto è l’analogo caso della nozione di "modica quantità" in materia di stupefacenti) rappresenta l’espressione di una legittima scelta del legislatore di riservare al giudicante il potere di considerare un fatto aggravato o attenuato in relazione agli innumerevoli, e mai predeterminabili, casi della vita.

Come, però, accade abitualmente, di fronte all’uso, di siffatti termini "di respiro" che rimandano alla valutazione dell’interprete, la difficoltà risiede nella individuazione di parametri che - senza avere la pretesa di contenere numericamente entro "gabbie" precostituite i concetti da definire - ne delimitino, tuttavia i "confini".

Orbene, nel perseguire tale obiettivo, con riferimento alla fattispecie che occupa (detenzione di materiale pedo-pomografico) si può cominciare con l’osservare che l’apprezzamento come "ingente", del quantitativo di materiale posseduto, è da ritenersi correlato al dato numerico delle immagini contenute nei supporti più vari (l’uso del termine generico "materiale" legittima tale conclusione)

.

La modernità dei tempi rende sempre più frequente la diffusione di detto "materiale" per via telematica e la sua detenzione su supporti informatici (come è il caso in esame). Ne consegue che la valutazione del carattere, ingente o meno, del materiale va fatta con. riferimento, non solo, al numero di supporti (CD/DVD) - dato che, già di per sé, può risultare indiziante - ma anche al numero di "immagini" (da considerare come obiettiva unità di misura) che ciascuno di essi contiene.

Proseguendo la riflessione, va poi considerato che - ammesso e non concesso che, nel settore della pedopornografia possa individuarsi una parametro di "normalità" per l’amante/fruitore di immagini sessualmente orientate, che siano state realizzate utilizzando minori degli anni diciotto - deve, comunque, considerarsi (alla luce della struttura della norma di cui all’art. 600 quater c.p.) che evidentemente il legislatore, nel disciplinare l’ipotesi di chi si procura o detiene materiale pedo-pornografico ha inteso differenziare le pene per chi abbia solo "alcune" immagini rispetto a chi disponga di un quantitativo di esse tale da potersi definire "molto grande, rilevante, consistente" (casi come argomentabile dallo stesso significato letterale annesso, nel dizionario della lingua italiana, all’aggettivo "ingente").

Tenendo, presente, perciò, la peculiarità del materiale di cui si va discettando - come già fatto dalla giurisprudenza di questa S.C. nello sforzo di offrire parametri interpretativi della analoga nozione di "quantità ingenti" di sostanze stupefacenti (art. 80 co. 2 T.U. 309/90) - si può dunque affermare che, mutatis mutandis ed in via meramente tendenziale, mentre è di certo punibile ai sensi del primo comma dell’art. 600 quater chi detenga poche immagini [ad. es., nell’ordine di qualche decina - essendo poi rilevante ex art. 133 c.p. se si sia in presenza di un numero attorno alla decina ovvero di quasi un centinaio di immagini] - diverso è il caso di chi superi, più o meno ampiamente, tali indicazioni di massima perché è più che intuibile, nella logica di mercato della domanda e dell’offerta, la intrinseca gravità oggettiva della condotta di chi si procura e lo detiene tale materiale, essendo più incisivo il suo apporto alla diffusione del turpe mercimonio.

Siffatta interpretazione (ove si delinea un giusto bilanciamento tra il dato numerico In sé e la carica di pericolosità sociale che connota il fatto) è, del resto, in linea con l’approccio interpretativo di questa S.C. anche nelle diverse materie (rifiuti o stupefacenti) ove si incontrano concetti normativi analoghi".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 3 maggio 2011, n.17211)

Per la prima volta la Cassazione si è pronunciata sul ricorso contro l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere ritenuta l’unica adeguata a contrastare il pericolo conseguente all’accusa di avere detenuto 175 DVD contenenti immagini pedopornografiche e di avere pertanto violato l’articolo 600 quater Codice Penale aggravato ai sensi del secondo comma per l’"ingente quantità" del materiale posseduto.

Ricordiamo che l’articolo 600 quater del Codice Penale punisce la Detenzione di materiale pornografico e stabilisce che

[I]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

[II]. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Secondo la Cassazione "Si può affermare, in sintesi, che, ai fini della ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 600 quater, secondo comma, c.p., è definibile di "ingente quantità" quel "materiale" che offra la disponibilità di un numero ’"molto grande, rilevante o consistente" di immagini pedo-pornografiche sì da contribuire concretamente ad incrementare il perverso mercato". Con riferimento al caso di specie: "è sicuramente molto corretto il percorso argomentativo dei Giudici del Riesame quando affermano che, in relazione alla specificità della fattispecie sub iudice, la nozione di ingente quantità implica "la presenza di un quantitativo di immagini tali da discostarsi, in termini davvero significativi da una condizione di detenzione di un numero contenuto di immagini illecite quale si riscontra nella pratica giudiziaria relativa ad episodi illeciti di tal genere"".

Riportiamo alcuni interessanti alcuni passaggi della motivazione.

"Prima di illustrare le ragioni per le quali la risposta del Tribunale per il Riesame può definirsi corretta e non censurabile sotto alcun profilo, giova premettere brevi considerazioni su un dato normativo del quale la giurisprudenza, finora, non ha avuto occasione di occuparsi in modo esplicito con diretto riferimento al materiale pedo-pornografico.

Si può, iniziare con l’affermare che l’aggravante in esame ha connotazioni fattuali di carattere obiettivo attenendo ad una valutazione di carattere quantitativo di tipo oggettivizzato e che ricalca circostanze di analoga portata previste dal codice o da leggi speciali rispetto alle quali sono stati anche superati dubbi di costituzionalità sollevati con riferimento alla apparente indeterminatezza della nozione di "ingente quantità" (così, ad es. Sez. 111,20.11.07, Patrone, Rv. 238558, in tema di rifiuti -art. 260 Decreto Legislativo 152/06).

Del resto, è innegabile che l’uso di siffatte locuzioni (noto è l’analogo caso della nozione di "modica quantità" in materia di stupefacenti) rappresenta l’espressione di una legittima scelta del legislatore di riservare al giudicante il potere di considerare un fatto aggravato o attenuato in relazione agli innumerevoli, e mai predeterminabili, casi della vita.

Come, però, accade abitualmente, di fronte all’uso, di siffatti termini "di respiro" che rimandano alla valutazione dell’interprete, la difficoltà risiede nella individuazione di parametri che - senza avere la pretesa di contenere numericamente entro "gabbie" precostituite i concetti da definire - ne delimitino, tuttavia i "confini".
style="text-align: justify;">Per la prima volta la Cassazione si è pronunciata sul ricorso contro l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere ritenuta l’unica adeguata a contrastare il pericolo conseguente all’accusa di avere detenuto 175 DVD contenenti immagini pedopornografiche e di avere pertanto violato l’articolo 600 quater Codice Penale aggravato ai sensi del secondo comma per l’"ingente quantità" del materiale posseduto.

Ricordiamo che l’articolo 600 quater del Codice Penale punisce la Detenzione di materiale pornografico e stabilisce che

[I]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

[II]. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Secondo la Cassazione "Si può affermare, in sintesi, che, ai fini della ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 600 quater, secondo comma, c.p., è definibile di "ingente quantità" quel "materiale" che offra la disponibilità di un numero ’"molto grande, rilevante o consistente" di immagini pedo-pornografiche sì da contribuire concretamente ad incrementare il perverso mercato". Con riferimento al caso di specie: "è sicuramente molto corretto il percorso argomentativo dei Giudici del Riesame quando affermano che, in relazione alla specificità della fattispecie sub iudice, la nozione di ingente quantità implica "la presenza di un quantitativo di immagini tali da discostarsi, in termini davvero significativi da una condizione di detenzione di un numero contenuto di immagini illecite quale si riscontra nella pratica giudiziaria relativa ad episodi illeciti di tal genere"".

Riportiamo alcuni interessanti alcuni passaggi della motivazione.

"Prima di illustrare le ragioni per le quali la risposta del Tribunale per il Riesame può definirsi corretta e non censurabile sotto alcun profilo, giova premettere brevi considerazioni su un dato normativo del quale la giurisprudenza, finora, non ha avuto occasione di occuparsi in modo esplicito con diretto riferimento al materiale pedo-pornografico.

Si può, iniziare con l’affermare che l’aggravante in esame ha connotazioni fattuali di carattere obiettivo attenendo ad una valutazione di carattere quantitativo di tipo oggettivizzato e che ricalca circostanze di analoga portata previste dal codice o da leggi speciali rispetto alle quali sono stati anche superati dubbi di costituzionalità sollevati con riferimento alla apparente indeterminatezza della nozione di "ingente quantità" (così, ad es. Sez. 111,20.11.07, Patrone, Rv. 238558, in tema di rifiuti -art. 260 Decreto Legislativo 152/06).

Del resto, è innegabile che l’uso di siffatte locuzioni (noto è l’analogo caso della nozione di "modica quantità" in materia di stupefacenti) rappresenta l’espressione di una legittima scelta del legislatore di riservare al giudicante il potere di considerare un fatto aggravato o attenuato in relazione agli innumerevoli, e mai predeterminabili, casi della vita.

Come, però, accade abitualmente, di fronte all’uso, di siffatti termini "di respiro" che rimandano alla valutazione dell’interprete, la difficoltà risiede nella individuazione di parametri che - senza avere la pretesa di contenere numericamente entro "gabbie" precostituite i concetti da definire - ne delimitino, tuttavia i "confini".

Orbene, nel perseguire tale obiettivo, con riferimento alla fattispecie che occupa (detenzione di materiale pedo-pomografico) si può cominciare con l’osservare che l’apprezzamento come "ingente", del quantitativo di materiale posseduto, è da ritenersi correlato al dato numerico delle immagini contenute nei supporti più vari (l’uso del termine generico "materiale" legittima tale conclusione)

.

La modernità dei tempi rende sempre più frequente la diffusione di detto "materiale" per via telematica e la sua detenzione su supporti informatici (come è il caso in esame). Ne consegue che la valutazione del carattere, ingente o meno, del materiale va fatta con. riferimento, non solo, al numero di supporti (CD/DVD) - dato che, già di per sé, può risultare indiziante - ma anche al numero di "immagini" (da considerare come obiettiva unità di misura) che ciascuno di essi contiene.

Proseguendo la riflessione, va poi considerato che - ammesso e non concesso che, nel settore della pedopornografia possa individuarsi una parametro di "normalità" per l’amante/fruitore di immagini sessualmente orientate, che siano state realizzate utilizzando minori degli anni diciotto - deve, comunque, considerarsi (alla luce della struttura della norma di cui all’art. 600 quater c.p.) che evidentemente il legislatore, nel disciplinare l’ipotesi di chi si procura o detiene materiale pedo-pornografico ha inteso differenziare le pene per chi abbia solo "alcune" immagini rispetto a chi disponga di un quantitativo di esse tale da potersi definire "molto grande, rilevante, consistente" (casi come argomentabile dallo stesso significato letterale annesso, nel dizionario della lingua italiana, all’aggettivo "ingente").

Tenendo, presente, perciò, la peculiarità del materiale di cui si va discettando - come già fatto dalla giurisprudenza di questa S.C. nello sforzo di offrire parametri interpretativi della analoga nozione di "quantità ingenti" di sostanze stupefacenti (art. 80 co. 2 T.U. 309/90) - si può dunque affermare che, mutatis mutandis ed in via meramente tendenziale, mentre è di certo punibile ai sensi del primo comma dell’art. 600 quater chi detenga poche immagini [ad. es., nell’ordine di qualche decina - essendo poi rilevante ex art. 133 c.p. se si sia in presenza di un numero attorno alla decina ovvero di quasi un centinaio di immagini] - diverso è il caso di chi superi, più o meno ampiamente, tali indicazioni di massima perché è più che intuibile, nella logica di mercato della domanda e dell’offerta, la intrinseca gravità oggettiva della condotta di chi si procura e lo detiene tale materiale, essendo più incisivo il suo apporto alla diffusione del turpe mercimonio.

Siffatta interpretazione (ove si delinea un giusto bilanciamento tra il dato numerico In sé e la carica di pericolosità sociale che connota il fatto) è, del resto, in linea con l’approccio interpretativo di questa S.C. anche nelle diverse materie (rifiuti o stupefacenti) ove si incontrano concetti normativi analoghi".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 3 maggio 2011, n.17211)