Cassazione Penale: divieto di confisca dell’autovettura concessa in leasing

Con sentenza del 17 aprile 2012, le Sezioni Unite della Corte hanno affermato il principio di diritto per il quale “non è confiscabile la vettura condotta in stato di ebbrezza dall’autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato”.

L’enunciazione del principio di cui sopra è espressione della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che riconosce alla confisca, anche se di natura amministrativa, la qualifica di pena ai sensi dell’articolo 7 della CEDU, poiché tende ad impedire la reiterazione dell’inosservanza delle prescrizioni violate e non alla riparazione pecuniaria di un danno.

Pertanto, in conformità con il disposto di cui all’articolo 7 della CEDU, la Corte ha confermato “l’inapplicabilità di una sanzione penale, configurante una diminuzione patrimoniale del soggetto - privato di un bene - al di fuori di una responsabilità penale ed altresì di una specifica previsione legislativa e delle relative condizioni”, prescrivendo all’indagato l’applicazione della sanzione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, in sostituzione della confisca (articolo 186, comma 2, del Codice della Strada).

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 17 aprile 2012, n.14484)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]

Con sentenza del 17 aprile 2012, le Sezioni Unite della Corte hanno affermato il principio di diritto per il quale “non è confiscabile la vettura condotta in stato di ebbrezza dall’autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato”.

L’enunciazione del principio di cui sopra è espressione della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che riconosce alla confisca, anche se di natura amministrativa, la qualifica di pena ai sensi dell’articolo 7 della CEDU, poiché tende ad impedire la reiterazione dell’inosservanza delle prescrizioni violate e non alla riparazione pecuniaria di un danno.

Pertanto, in conformità con il disposto di cui all’articolo 7 della CEDU, la Corte ha confermato “l’inapplicabilità di una sanzione penale, configurante una diminuzione patrimoniale del soggetto - privato di un bene - al di fuori di una responsabilità penale ed altresì di una specifica previsione legislativa e delle relative condizioni”, prescrivendo all’indagato l’applicazione della sanzione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, in sostituzione della confisca (articolo 186, comma 2, del Codice della Strada).

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 17 aprile 2012, n.14484)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]