Cassazione Penale: è reato di sostituzione di persona la creazione di un account con identità di terzi

Confermando la sentenza della Corte d’Appello di Roma e la giurisprudenza di legittimità in materia (Sentenza dell’8 novembre 2007, n.46674), i giudici della Cassazione Penale hanno stabilito che:

il reato di sostituzione di persona (ex art. 494 c.p.) è integrato anche dalla condotta di chi, al fine di procurarsi un vantaggio o arrecare un danno ad altri, utilizza dati anagrafici di terzi (veri ed esistenti) per aprire a loro nome un account e una casella di posta elettronica per iscriversi, nel caso di specie, ad un sito di aste on-line, anche se vi partecipa con un nome di fantasia.

La Corte rileva come “la partecipazione ad aste on line con l’uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile online da parte di tutti i soggetti con i quali vengono concluse compravendite”.

Risulta quindi pacifico che l’attribuzione di false generalità, oltre ad indurre in errore gli utenti della rete Internet, arreca danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, sul quale, nel caso di specie, sono ricadute le conseguenze derivanti dal mancato pagamento del prezzo dei beni acquistati mediante la partecipazioni alle aste.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 3 aprile 2012, n.12479)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]

Confermando la sentenza della Corte d’Appello di Roma e la giurisprudenza di legittimità in materia (Sentenza dell’8 novembre 2007, n.46674), i giudici della Cassazione Penale hanno stabilito che:

il reato di sostituzione di persona (ex art. 494 c.p.) è integrato anche dalla condotta di chi, al fine di procurarsi un vantaggio o arrecare un danno ad altri, utilizza dati anagrafici di terzi (veri ed esistenti) per aprire a loro nome un account e una casella di posta elettronica per iscriversi, nel caso di specie, ad un sito di aste on-line, anche se vi partecipa con un nome di fantasia.

La Corte rileva come “la partecipazione ad aste on line con l’uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile online da parte di tutti i soggetti con i quali vengono concluse compravendite”.

Risulta quindi pacifico che l’attribuzione di false generalità, oltre ad indurre in errore gli utenti della rete Internet, arreca danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, sul quale, nel caso di specie, sono ricadute le conseguenze derivanti dal mancato pagamento del prezzo dei beni acquistati mediante la partecipazioni alle aste.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 3 aprile 2012, n.12479)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]