Cassazione Penale: inquinamento elettromagnetico, limiti e sanzioni
Per arrivare ad ammettere la sussumibilità delle onde elettromagnetiche nell’ambito dell’articolo 674 Codice Penale in materia di "Getto pericoloso di cose", che punisce "Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti", la Corte di Cassazione ha svolto le seguenti argomentazioni.
"Anche nel caso di emissione di onde elettromagnetiche, il presupposto necessario perché sia eventualmente integrato il reato di cui all’articolo 674 Codice Penale è comunque quello del superamento dei limiti previsti dalle specifiche norme di settore, mentre deve invece escludersi ogni illiceità qualora le immissioni si siano mantenute nei limiti fissati dalla normativa vigente, nel qual caso esse sono assistite da una presunzione di legittimità e di non pericolosità", secondo la Cassazione, infatti, "il reato di cui all’articolo 674 Codice Penale è ravvisabile in qualsiasi comportamento materiale (getto, lancio, versamento, emissione) avente ad oggetto cose materiali o immateriali e che può oggettivamente provocare offesa o molestia alle persone. Quando però si tratti di una attività socialmente utile, ed in quanto tale legislativamente o amministrativamente disciplinata, il comportamento, quand’anche idoneo a provocare offesa o molestia, resta ugualmente lecito sotto il profilo penale se non supera i limiti previsti dalla normativa di settore. Se così è, poiché l’emissione di onde elettromagnetiche è oggetto di una specifica disciplina che fissa limiti rigorosi, anch’essa, al pari di altre attività regolamentate, può integrare il reato in questione soltanto quando sono superati i limiti tabellari, in modo tale da non dar luogo ad un sistema manifestamente irrazionale".
"Questa conclusione resta ferma anche qualora si ritenga che le due ipotesi dell’articolo 674 Codice Penale debbano restare distinte e separate. Ed invero, una volta che le onde elettromagnetiche si sono fatte rientrare nel getto di cose previsto dalla prima ipotesi della disposizione in esame, alle stesse si può poi applicare, in via analogica, il principio, desumibile dalla seconda ipotesi, secondo cui il comportamento deve presumersi legittimo ed il reato non sussiste quando si tratta di attività regolamentata e non siano superati i limiti tabellari. In questo caso, invero, si tratterebbe di analogia in bonam partem, che quindi non sarebbe vietata. Sembra poi indiscutibile l’esistenza dei presupposti per questa applicazione analogica, in quanto fra le due fattispecie esiste sicuramente una somiglianza rilevante, dato che la qualità comune ad entrambe (attività regolamentata e non superamento dei limiti) costituisce la ragione sufficiente per cui al caso regolato è stata data quella disciplina".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 26 settembre 2008, 36845: Inquinamento elettromagnetico - Limiti amministrativi - Mancato superamento - Esclusione).
Per arrivare ad ammettere la sussumibilità delle onde elettromagnetiche nell’ambito dell’articolo 674 Codice Penale in materia di "Getto pericoloso di cose", che punisce "Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti", la Corte di Cassazione ha svolto le seguenti argomentazioni.
"Anche nel caso di emissione di onde elettromagnetiche, il presupposto necessario perché sia eventualmente integrato il reato di cui all’articolo 674 Codice Penale è comunque quello del superamento dei limiti previsti dalle specifiche norme di settore, mentre deve invece escludersi ogni illiceità qualora le immissioni si siano mantenute nei limiti fissati dalla normativa vigente, nel qual caso esse sono assistite da una presunzione di legittimità e di non pericolosità", secondo la Cassazione, infatti, "il reato di cui all’articolo 674 Codice Penale è ravvisabile in qualsiasi comportamento materiale (getto, lancio, versamento, emissione) avente ad oggetto cose materiali o immateriali e che può oggettivamente provocare offesa o molestia alle persone. Quando però si tratti di una attività socialmente utile, ed in quanto tale legislativamente o amministrativamente disciplinata, il comportamento, quand’anche idoneo a provocare offesa o molestia, resta ugualmente lecito sotto il profilo penale se non supera i limiti previsti dalla normativa di settore. Se così è, poiché l’emissione di onde elettromagnetiche è oggetto di una specifica disciplina che fissa limiti rigorosi, anch’essa, al pari di altre attività regolamentate, può integrare il reato in questione soltanto quando sono superati i limiti tabellari, in modo tale da non dar luogo ad un sistema manifestamente irrazionale".
"Questa conclusione resta ferma anche qualora si ritenga che le due ipotesi dell’articolo 674 Codice Penale debbano restare distinte e separate. Ed invero, una volta che le onde elettromagnetiche si sono fatte rientrare nel getto di cose previsto dalla prima ipotesi della disposizione in esame, alle stesse si può poi applicare, in via analogica, il principio, desumibile dalla seconda ipotesi, secondo cui il comportamento deve presumersi legittimo ed il reato non sussiste quando si tratta di attività regolamentata e non siano superati i limiti tabellari. In questo caso, invero, si tratterebbe di analogia in bonam partem, che quindi non sarebbe vietata. Sembra poi indiscutibile l’esistenza dei presupposti per questa applicazione analogica, in quanto fra le due fattispecie esiste sicuramente una somiglianza rilevante, dato che la qualità comune ad entrambe (attività regolamentata e non superamento dei limiti) costituisce la ragione sufficiente per cui al caso regolato è stata data quella disciplina".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 26 settembre 2008, 36845: Inquinamento elettromagnetico - Limiti amministrativi - Mancato superamento - Esclusione).