Cassazione Penale: nuova legittima difesa


L’articolo 52, comma 2 Codice Penale di nuova introduzione (modificato dall’articolo 1 Legge 13 febbraio 2006 n. 59), non consente un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un "pericolo di aggressione".

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Penale, Sentenza 23 marzo 2007, n. 12466: Cause di giustificazione - Legittima difesa - Legge 13 febbraio 2006, n. 59).


L’articolo 52, comma 2 Codice Penale di nuova introduzione (modificato dall’articolo 1 Legge 13 febbraio 2006 n. 59), non consente un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un "pericolo di aggressione".

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Penale, Sentenza 23 marzo 2007, n. 12466: Cause di giustificazione - Legittima difesa - Legge 13 febbraio 2006, n. 59).