Cassazione Penale: obbligo di fornire mezzi di sussistenza al figlio naturale

"Nell’ipotesi del minore, nato in costanza di un matrimonio, l’obbligazione in capo al padre ex articolo 570/2 n.2 Codice Penale di non far mancare i mezzi di sussistenza al minore sussiste in funzione della presunzione di paternità stabilita da Codice Civile e si protrae fino all’esperimento con successo del disconoscimento della paternità , l’operativo peraltro ex nunc e non ex tunc. Di converso nell’ipotesi del minore non nato in costanza di matrimonio la menzionata obbligazione in capo al padre naturale presuppone la prova della filiazione, da acquisirsi o mediante l’atto di riconoscimento formale ovvero mediante altro modo consentito, non esclusa eventualmente l’applicazione della pregiudiziale di stato ai sensi e per gli effetti del’articolo 3 Codice Procedura Penale".

Lo ha stabilito la Cassazione che, con riferimento al caso di specie, ha affermato che: "il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla testimonianza della madre in ordine all’avvenuto riconoscimento del minore ad opera del padre naturale, non confortato da atti giudiziali e neppure da riscontri anagrafici, non è sufficiente a sostenere il giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine alla contestata inosservanza dell’obbligo di mantenimento".

La Cassazione ha così annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

(Corte di Cassazione - Sesta Sezione Penale, Sentenza 26 aprile 2012, n.15952)

"Nell’ipotesi del minore, nato in costanza di un matrimonio, l’obbligazione in capo al padre ex articolo 570/2 n.2 Codice Penale di non far mancare i mezzi di sussistenza al minore sussiste in funzione della presunzione di paternità stabilita da Codice Civile e si protrae fino all’esperimento con successo del disconoscimento della paternità , l’operativo peraltro ex nunc e non ex tunc. Di converso nell’ipotesi del minore non nato in costanza di matrimonio la menzionata obbligazione in capo al padre naturale presuppone la prova della filiazione, da acquisirsi o mediante l’atto di riconoscimento formale ovvero mediante altro modo consentito, non esclusa eventualmente l’applicazione della pregiudiziale di stato ai sensi e per gli effetti del’articolo 3 Codice Procedura Penale".

Lo ha stabilito la Cassazione che, con riferimento al caso di specie, ha affermato che: "il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla testimonianza della madre in ordine all’avvenuto riconoscimento del minore ad opera del padre naturale, non confortato da atti giudiziali e neppure da riscontri anagrafici, non è sufficiente a sostenere il giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine alla contestata inosservanza dell’obbligo di mantenimento".

La Cassazione ha così annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

(Corte di Cassazione - Sesta Sezione Penale, Sentenza 26 aprile 2012, n.15952)