Cassazione Penale: querela per violazione degli obblighi di assistenza familiare
Con la sentenza in oggetto, la Corte annulla la pronuncia emessa dai giudici di merito, che, pur escludendo la condanna per il reato di cui al comma 2 n.2 dell’articolo 570 del Codice Penale (Chiunque fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa, è punito con la reclusione o la multa), in ragione della tardività della querela, proposta oltre il raggiungimento della maggiore età, condannavano il ricorrente per quanto previsto al primo comma della stessa norma (Chiunque abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione … o la multa), nel presupposto che l’obbligo di non abbandonare il domicilio domestico permanga anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio.
Diversamente, la Corte osserva che “gli obblighi cui fa riferimento la disposizione di cui all’articolo 570 comma 1 Codice Penale riguardano i doveri incombenti sull’esercente la potestà, che vengono meno con l’acquisizione della capacità giuridica da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età, residuando la tutela penale dell’obbligo di contribuzione economica in favore di maggiorenni non in grado di divenire autosufficienti economicamente. In diritto non può ravvisarsi la sussistenza del reato di cui all’articolo 570 comma 1 del Codice Penale, in quanto il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio del ricorrente in epoca notevolmente antecedente alla proposizione della querela impone di escludere per il periodo temporale oggetto del giudizio la violazione dei doveri incombenti sul genitore esercente la potestà, limitata temporalmente alla fase della minore età del figlio
In conclusione, la Corte assolve il ricorrente anche dal reato di omessa cura del minore, in quanto l’istanza di punizione è stata proposta dall’interessato oltre il periodo in cui tale condotta assumeva rilevanza penale (la minore età del figlio), fermo restando che il dovere alla contribuzione economica ai bisogni del figlio non autosufficiente può farsi valere in sede civile.
(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 2 aprile 2012, n.12306)
[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]
Con la sentenza in oggetto, la Corte annulla la pronuncia emessa dai giudici di merito, che, pur escludendo la condanna per il reato di cui al comma 2 n.2 dell’articolo 570 del Codice Penale (Chiunque fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa, è punito con la reclusione o la multa), in ragione della tardività della querela, proposta oltre il raggiungimento della maggiore età, condannavano il ricorrente per quanto previsto al primo comma della stessa norma (Chiunque abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione … o la multa), nel presupposto che l’obbligo di non abbandonare il domicilio domestico permanga anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio.
Diversamente, la Corte osserva che “gli obblighi cui fa riferimento la disposizione di cui all’articolo 570 comma 1 Codice Penale riguardano i doveri incombenti sull’esercente la potestà, che vengono meno con l’acquisizione della capacità giuridica da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età, residuando la tutela penale dell’obbligo di contribuzione economica in favore di maggiorenni non in grado di divenire autosufficienti economicamente. In diritto non può ravvisarsi la sussistenza del reato di cui all’articolo 570 comma 1 del Codice Penale, in quanto il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio del ricorrente in epoca notevolmente antecedente alla proposizione della querela impone di escludere per il periodo temporale oggetto del giudizio la violazione dei doveri incombenti sul genitore esercente la potestà, limitata temporalmente alla fase della minore età del figlio
In conclusione, la Corte assolve il ricorrente anche dal reato di omessa cura del minore, in quanto l’istanza di punizione è stata proposta dall’interessato oltre il periodo in cui tale condotta assumeva rilevanza penale (la minore età del figlio), fermo restando che il dovere alla contribuzione economica ai bisogni del figlio non autosufficiente può farsi valere in sede civile.
(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 2 aprile 2012, n.12306)
[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]