Cassazione Penale: responsabilità dell’amministratore per reati societari
In forza di detto principio è irrilevante la circostanza che di fatto la società sia amministrata da altri soggetti: il fatto che altri soggetti abbiano la gestione “reale” della società lascia immutata la responsabilità di colui che, assumendo formalmente la carica di amministratore, è “l’unico soggetto legittimato a compiere, in nome e per conto della società, tutti gli atti formali comportanti, per gli effetti legali, responsabilità civile e penale”.
Pertanto, la semplice consapevolezza che dalla condotta omissiva (mancata vigilanza e controllo) possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero l’accettazione del rischio che questi si verifichino, sono sufficienti per dichiarare responsabile colui che è stato investito della carica amministrativa, anche se di fatto risulta essere semplice dipendete della società.
(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 8 settembre 2011, n.33320)
[Dott.ssa Luciana Di Vito]
In forza di detto principio è irrilevante la circostanza che di fatto la società sia amministrata da altri soggetti: il fatto che altri soggetti abbiano la gestione “reale” della società lascia immutata la responsabilità di colui che, assumendo formalmente la carica di amministratore, è “l’unico soggetto legittimato a compiere, in nome e per conto della società, tutti gli atti formali comportanti, per gli effetti legali, responsabilità civile e penale”.
Pertanto, la semplice consapevolezza che dalla condotta omissiva (mancata vigilanza e controllo) possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero l’accettazione del rischio che questi si verifichino, sono sufficienti per dichiarare responsabile colui che è stato investito della carica amministrativa, anche se di fatto risulta essere semplice dipendete della società.
(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 8 settembre 2011, n.33320)
[Dott.ssa Luciana Di Vito]