Cassazione Penale: responsabilità dell’amministratore per reati societari

Sul ricorso promosso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania, la Corte si è pronunciata in materia di responsabilità degli amministratori per reati societari, confermando il principio per il quale “la semplice accettazione della carica attribuisce dei doveri di vigilanza e di controllo la cui violazione comporta responsabilità”, quanto meno a titolo di omissione, dei medesimi.

In forza di detto principio è irrilevante la circostanza che di fatto la società sia amministrata da altri soggetti: il fatto che altri soggetti abbiano la gestione “reale” della società lascia immutata la responsabilità di colui che, assumendo formalmente la carica di amministratore, è “l’unico soggetto legittimato a compiere, in nome e per conto della società, tutti gli atti formali comportanti, per gli effetti legali, responsabilità civile e penale”.

Pertanto, la semplice consapevolezza che dalla condotta omissiva (mancata vigilanza e controllo) possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero l’accettazione del rischio che questi si verifichino, sono sufficienti per dichiarare responsabile colui che è stato investito della carica amministrativa, anche se di fatto risulta essere semplice dipendete della società.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 8 settembre 2011, n.33320)

[Dott.ssa Luciana Di Vito]

Sul ricorso promosso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania, la Corte si è pronunciata in materia di responsabilità degli amministratori per reati societari, confermando il principio per il quale “la semplice accettazione della carica attribuisce dei doveri di vigilanza e di controllo la cui violazione comporta responsabilità”, quanto meno a titolo di omissione, dei medesimi.

In forza di detto principio è irrilevante la circostanza che di fatto la società sia amministrata da altri soggetti: il fatto che altri soggetti abbiano la gestione “reale” della società lascia immutata la responsabilità di colui che, assumendo formalmente la carica di amministratore, è “l’unico soggetto legittimato a compiere, in nome e per conto della società, tutti gli atti formali comportanti, per gli effetti legali, responsabilità civile e penale”.

Pertanto, la semplice consapevolezza che dalla condotta omissiva (mancata vigilanza e controllo) possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero l’accettazione del rischio che questi si verifichino, sono sufficienti per dichiarare responsabile colui che è stato investito della carica amministrativa, anche se di fatto risulta essere semplice dipendete della società.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 8 settembre 2011, n.33320)

[Dott.ssa Luciana Di Vito]