Cassazione Penale: responsabilità medica di equipe

"In materia di colpa professionale di "èquipe", ogni sanitario è responsabile non solo del rispetto delle regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma deve anche conoscere e valutare le attività degli altri componenti dell’"èquipe" in modo da porre rimedio ad eventuali errori posti in essere da altri, purché siano  siano evidenti per un professionista medio, giacché le varie operazioni effettuate convergono verso un unico risultato finale".

La Cassazione ha confermato la pronuncia dei giudici di appello che, con la citata motivazione, avevano a propria volta sostanzialmente confermato la  decisione di primo grado di condanna  di due medici  che avevano causato la morte  della partoriente nel corso di un intervento di taglio cesareo per errata manovra di intubazione a seguito di anestesia generale. La Corte d’appello aveva altresì rilevato che nel caso di specie si era trattato di "errori piuttosto banali e comunque relativi proprio alla attività di anestesista" del condannato.

Sentenza integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 6 ottobre 2006, n. 33619: Omicidio colposo - Attività medica d’equipe).
"In materia di colpa professionale di "èquipe", ogni sanitario è responsabile non solo del rispetto delle regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma deve anche conoscere e valutare le attività degli altri componenti dell’"èquipe" in modo da porre rimedio ad eventuali errori posti in essere da altri, purché siano  siano evidenti per un professionista medio, giacché le varie operazioni effettuate convergono verso un unico risultato finale".

La Cassazione ha confermato la pronuncia dei giudici di appello che, con la citata motivazione, avevano a propria volta sostanzialmente confermato la  decisione di primo grado di condanna  di due medici  che avevano causato la morte  della partoriente nel corso di un intervento di taglio cesareo per errata manovra di intubazione a seguito di anestesia generale. La Corte d’appello aveva altresì rilevato che nel caso di specie si era trattato di "errori piuttosto banali e comunque relativi proprio alla attività di anestesista" del condannato.

Sentenza integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 6 ottobre 2006, n. 33619: Omicidio colposo - Attività medica d’equipe).