Cassazione Penale: sequestro penale in presenza di sequestro civile su quote societarie
Con sentenza del 21 maggio 2012, la Corte ha annullato l’ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona che aveva considerato elusivo del sequestro preventivo di quote di una società il trasferimento del ramo operativo della stessa azienda, disposto senza preventiva comunicazione del custode giudiziario nominato dal giudice.
In particolare, la Corte ha disposto l’annullamento dell’ordinanza in oggetto sulla base del fatto che il provvedimento di sequestro preventivo disposto in sede civile era stato posto a tutela delle quote degli altri soci e non dei beni aziendali, “sicché ciò che avrebbe dovuto giustificare il sequestro preventivo penale è l’indebito esercizio dei diritti collegati alle quote”, mentre l’ordinanza motivava l’elusione “soltanto con riferimento alla mancata autorizzazione del custode giudiziario alla cessione del ramo d’azienda”.
“In sostanza - continua la Corte - il sequestro civile, per come disposto, non era diretto ad impedire la gestione della società, ma solo a imporre il vincolo sulle quote; se il giudice civile avesse voluto impedire la gestione della società, avrebbe dovuto imporre il sequestro sull’intera azienda e non solo sulle quote”.
Inoltre, la Corte esclude la sussistenza del presupposto del periculum: “l’istituto del sequestro preventivo deve considerarsi di stretta interpretazione, per cui ad esso non può farsi ricorso in difetto di rigorose esigenze processuali e quando, per la pendenza di una controversia civile sul bene, sia stato già adottato un altro provvedimento cautelare civile, che assicuri la salvaguardia degli interessi delle parti”.
E ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, ove il giudice aveva garantito la tutela dei soci attraverso il sequestro delle quote, rendendo così superfluo il sequestro preventivo penale.
(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 21 maggio 2012, n.19219)
[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]
Con sentenza del 21 maggio 2012, la Corte ha annullato l’ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona che aveva considerato elusivo del sequestro preventivo di quote di una società il trasferimento del ramo operativo della stessa azienda, disposto senza preventiva comunicazione del custode giudiziario nominato dal giudice.
In particolare, la Corte ha disposto l’annullamento dell’ordinanza in oggetto sulla base del fatto che il provvedimento di sequestro preventivo disposto in sede civile era stato posto a tutela delle quote degli altri soci e non dei beni aziendali, “sicché ciò che avrebbe dovuto giustificare il sequestro preventivo penale è l’indebito esercizio dei diritti collegati alle quote”, mentre l’ordinanza motivava l’elusione “soltanto con riferimento alla mancata autorizzazione del custode giudiziario alla cessione del ramo d’azienda”.
“In sostanza - continua la Corte - il sequestro civile, per come disposto, non era diretto ad impedire la gestione della società, ma solo a imporre il vincolo sulle quote; se il giudice civile avesse voluto impedire la gestione della società, avrebbe dovuto imporre il sequestro sull’intera azienda e non solo sulle quote”.
Inoltre, la Corte esclude la sussistenza del presupposto del periculum: “l’istituto del sequestro preventivo deve considerarsi di stretta interpretazione, per cui ad esso non può farsi ricorso in difetto di rigorose esigenze processuali e quando, per la pendenza di una controversia civile sul bene, sia stato già adottato un altro provvedimento cautelare civile, che assicuri la salvaguardia degli interessi delle parti”.
E ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, ove il giudice aveva garantito la tutela dei soci attraverso il sequestro delle quote, rendendo così superfluo il sequestro preventivo penale.
(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 21 maggio 2012, n.19219)
[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]