Cassazione Penale: sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

"In tema di reati tributari la costituzione di un fondo patrimoniale integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto è atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di una obbligazione tributaria (Cassazione Civile - Sezione III, Sentenza 6 febraio 2008, n.5824). Né è necessario, secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità - ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi di detto reato - che sia già in atto una procedura di riscossione, essendo sufficiente che l’atto fraudolento sia di per sé solo idoneo ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del Fisco.".

Con la suddetta motivazione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal titolare di un’impresa individuale che, con la moglie, aveva costituito un fondo patrimoniale nel quale confluivano i diritti di proprietà del suo patrimonio immobiliare ed i diritti di usufrutto, allorquando la Guardia di Finanza aveva già iniziato una verifica tributaria nei confronti del medesimo.

Ricordiamo che la versione vigente dell’articolo 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) del Decreto Legislativo 74/2000 è la seguente: 

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 31 maggio 2012, n.21013)

"In tema di reati tributari la costituzione di un fondo patrimoniale integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto è atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di una obbligazione tributaria (Cassazione Civile - Sezione III, Sentenza 6 febraio 2008, n.5824). Né è necessario, secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità - ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi di detto reato - che sia già in atto una procedura di riscossione, essendo sufficiente che l’atto fraudolento sia di per sé solo idoneo ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del Fisco.".

Con la suddetta motivazione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal titolare di un’impresa individuale che, con la moglie, aveva costituito un fondo patrimoniale nel quale confluivano i diritti di proprietà del suo patrimonio immobiliare ed i diritti di usufrutto, allorquando la Guardia di Finanza aveva già iniziato una verifica tributaria nei confronti del medesimo.

Ricordiamo che la versione vigente dell’articolo 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) del Decreto Legislativo 74/2000 è la seguente: 

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 31 maggio 2012, n.21013)