Cassazione Penale: utilizzo di software duplicati per i computer aziendali
La Corte di Cassazione in sede penale si pronuncia sul ricorso presentato dal titolare di un’azienda avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna.
La sentenza di secondo grado condannava il titolare dell’azienda ad una pena di reclusione di quattro mesi ed un’ammenda di euro 1.000,00 per la violazione dell’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633; in particolare il fatto contestato era l’aver installato diversi software su alcuni dei computer aziendali senza averne previamente acquistato la relativa licenza.
La Suprema Corte – basandosi sulle risultanze dei due gradi di giudizio precedenti – rileva che l’imputato si è limitato ad acquistare una sola copia dei programmi e che, dopo averli duplicati, li ha utilizzati su più PC dell’azienda.
Il ricorso viene rigettato dalla Corte che ribadisce quanto affermato dai giudici di merito, i quali “hanno escluso che la contestazione attribuisca rilievo alla presenza o meno del marchio Siae e hanno ritenuto che la condotta illecita contestata e accertata consista esclusivamente nella illecita duplicazione dei programmi al fine di essere utilizzati su plurimi apparecchi; si tratta di violazione prevista dalla prima parte del primo comma dell’art.171-bis della legge 22 aprile 1941, n.633.”.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 15 febbraio 2012, n. 5879)
[Andrea Brannetti]
La Corte di Cassazione in sede penale si pronuncia sul ricorso presentato dal titolare di un’azienda avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna.
La sentenza di secondo grado condannava il titolare dell’azienda ad una pena di reclusione di quattro mesi ed un’ammenda di euro 1.000,00 per la violazione dell’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633; in particolare il fatto contestato era l’aver installato diversi software su alcuni dei computer aziendali senza averne previamente acquistato la relativa licenza.
La Suprema Corte – basandosi sulle risultanze dei due gradi di giudizio precedenti – rileva che l’imputato si è limitato ad acquistare una sola copia dei programmi e che, dopo averli duplicati, li ha utilizzati su più PC dell’azienda.
Il ricorso viene rigettato dalla Corte che ribadisce quanto affermato dai giudici di merito, i quali “hanno escluso che la contestazione attribuisca rilievo alla presenza o meno del marchio Siae e hanno ritenuto che la condotta illecita contestata e accertata consista esclusivamente nella illecita duplicazione dei programmi al fine di essere utilizzati su plurimi apparecchi; si tratta di violazione prevista dalla prima parte del primo comma dell’art.171-bis della legge 22 aprile 1941, n.633.”.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 15 febbraio 2012, n. 5879)
[Andrea Brannetti]