Cassazione: posizione di garanzia del titolare di piscina in caso di decesso di utente

Il rappresentante dell’associazione sportiva che gestisce una piscina è titolare di una posizione di garanzia, a norma dell’articolo 40 comma 2 Codice Penale, in forza della quale è tenuto a garantire l’incolumità fisica degli utenti mediante l’idonea organizzazione dell’attività, vigilando sul rispetto delle regole interne e di quelle emanate dalla Federazione italiana nuoto, le quali hanno valore di norme di comune prudenza, al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturato alla normale pratica sportiva. 

E’ una posizione di garanzia - continua la Corte - che imponeva la predisposizione di un idoneo servizio di assitenza dei frequentatori della piscina che, come tale, avrebbe potuto garantire, nei tempi pur ristretti indicati dal giudice d’appello, un tentativo di salvataggio foriero di ragionevoli possibilità di salvezza.

In questa prospettiva, l’illogicità e l’errore in cui è incorso il giudice di merito risiede proprio nel fatto di non avere considerato affatto tale situazione, limitandosi ad un giudizio astratto di impraticabilità di qualsivoglia intervento di salvezza, equiparando erroneamente il tentativo di salvataggio operato da chi, debitamente preposto, avrebbe potuto e dovuto intervenire, a quello occasionale, prestato da altro frequentatore della piscina.

Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 14 dicembre 2005 - 3 febbraio 2006, n.4462: Gestore di centro sportivo (piscina) - Decesso di utente - Omessa organizzazione di pronto soccorso - Nesso causale - Sussistenza).
Il rappresentante dell’associazione sportiva che gestisce una piscina è titolare di una posizione di garanzia, a norma dell’articolo 40 comma 2 Codice Penale, in forza della quale è tenuto a garantire l’incolumità fisica degli utenti mediante l’idonea organizzazione dell’attività, vigilando sul rispetto delle regole interne e di quelle emanate dalla Federazione italiana nuoto, le quali hanno valore di norme di comune prudenza, al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturato alla normale pratica sportiva. 

E’ una posizione di garanzia - continua la Corte - che imponeva la predisposizione di un idoneo servizio di assitenza dei frequentatori della piscina che, come tale, avrebbe potuto garantire, nei tempi pur ristretti indicati dal giudice d’appello, un tentativo di salvataggio foriero di ragionevoli possibilità di salvezza.

In questa prospettiva, l’illogicità e l’errore in cui è incorso il giudice di merito risiede proprio nel fatto di non avere considerato affatto tale situazione, limitandosi ad un giudizio astratto di impraticabilità di qualsivoglia intervento di salvezza, equiparando erroneamente il tentativo di salvataggio operato da chi, debitamente preposto, avrebbe potuto e dovuto intervenire, a quello occasionale, prestato da altro frequentatore della piscina.

Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 14 dicembre 2005 - 3 febbraio 2006, n.4462: Gestore di centro sportivo (piscina) - Decesso di utente - Omessa organizzazione di pronto soccorso - Nesso causale - Sussistenza).