Cassazione: responsabilità del preposto per infortunio sul lavoro
"Con le innovazioni apportate al testo del 1994 dal decreto legislativo del 1996 si sono distinte le funzioni e la posizione di garanzia che è propria del datore di lavoro e non è delegabile a terzi dalle funzioni delegabili (art. 1 comma 4 ter). In questo modo si sono enucleati degli obblighi così ontologicamente connessi alla funzione propria ed alla qualifica del datore di lavoro da renderli assolutamente insuscettibili di traslazione su altri soggetti, sia pure prescelti ed espressamente delegati dal titolare. Si tratta dei compiti di valutazione dei rischi connessi all’attività d’impresa di individuazione delle misure di prevenzione e dei mezzi di protezione, di definizione del programma per migliorare i livelli di sicurezza, di fornitura dei dispositivi necessari di protezione individuale, di designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro non è tenuto ad elaborare personalmente il piano di sicurezza, ma dovrà scegliere gli esperti che lo faranno, fissando i tempi ed i modi delle forme di controllo della loro attività senza rimettere ad altri l’incarico di assumere questa iniziativa ed una volta ottenuto il piano dovrà reperire le risorse, organizzare le strutture e distribuire i compiti fra i suoi collaboratori per renderlo operante.
Accanto al datore di lavoro sono menzionati dal decreto i dirigenti ed i preposti, dei quali non si dà una espressa definizione, per cui tali qualità discendono dalla loro posizione assunta all’interno delle singole aziende o enti.
Venendo a considerare la figura dei preposti perché il ricorrente, caposquadra, non aveva senz’altro una posizione dirigenziale e contesta di poter essere considerato preposto, la nozione si ricava dall’art 4 bis che riprende il concetto contenuto dell’art.4 dei D.P.R. 547/55 e 303/56, definendo li come i soggetti che sovraintendono all’espletamento delle attività soggette alla normativa prevenzionale. Con il termine "sovraintendere", secondo il concorde orientamento della dottrina e della giurisprudenza, si indica l’attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza. Non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri, intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare.
Con l’art.90 del D.lgs.626/94, così come modificato dal D.lgs.242/96 è stato ampliato il precetto prevenzionale diretto al preposto, ma perché possa essere chiamato a risponderne in concreto occorre che utilizzando il criterio guida dell’ effettività egli abbia in concreto il potere di intervenire nei compiti precettati, per cui l’area della sua responsabilità viene circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente dalle più ampie indicazioni normative. Nel caso di specie il caposquadra va inquadrato nella figura del preposto perché rientra nei suoi compiti dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti la squadra.
Al lavoratore era stato ordinato dal caposquadra di trarre dei cunei da un’asse di legno, operazione che necessita dello spingi pezzo onde impedire lesioni alle mani.
Si tratta di una dotazione obbligatoria che va fornita dal datore di lavoro, ma l’imputato non ha sollevato obiezioni circa la possibilità di disporre di tale strumento. Trattandosi di un’ operazione espressamente ordinata dal preposto il controllo della stessa era di sua competenza e se vi fosse stata una qualche difficoltà nel reperimento dello spingi pezzo avrebbe dovuto preoccuparsene o sospendere l’operazione stessa, essendo suo compito quello di fornire ai lavoratori i mezzi di protezione o di fame richiesta al datore di lavoro ed al responsabile del piano di sicurezza. quantomeno nell’ambito delle attività lavorative di sua competenza.
Non può, pertanto sfuggire alle sue responsabilità il soggetto che avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche. In caso contrario verrebbe meno un anello della catena organizzativa, essendo impossibile per chi non si trovi sul posto di lavoro effettuare tale controllo che costituisce una delle attività pià importanti tra quelle dirette ad evitari gli infortuni".
Massima e sentenza sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 21 aprile 2006, n.14192: Delitti contro la persona - Lesioni personali colpose - Infortuni sul lavoro - Preposto - Responsabilità - Condizioni).
"Con le innovazioni apportate al testo del 1994 dal decreto legislativo del 1996 si sono distinte le funzioni e la posizione di garanzia che è propria del datore di lavoro e non è delegabile a terzi dalle funzioni delegabili (art. 1 comma 4 ter). In questo modo si sono enucleati degli obblighi così ontologicamente connessi alla funzione propria ed alla qualifica del datore di lavoro da renderli assolutamente insuscettibili di traslazione su altri soggetti, sia pure prescelti ed espressamente delegati dal titolare. Si tratta dei compiti di valutazione dei rischi connessi all’attività d’impresa di individuazione delle misure di prevenzione e dei mezzi di protezione, di definizione del programma per migliorare i livelli di sicurezza, di fornitura dei dispositivi necessari di protezione individuale, di designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro non è tenuto ad elaborare personalmente il piano di sicurezza, ma dovrà scegliere gli esperti che lo faranno, fissando i tempi ed i modi delle forme di controllo della loro attività senza rimettere ad altri l’incarico di assumere questa iniziativa ed una volta ottenuto il piano dovrà reperire le risorse, organizzare le strutture e distribuire i compiti fra i suoi collaboratori per renderlo operante.
Accanto al datore di lavoro sono menzionati dal decreto i dirigenti ed i preposti, dei quali non si dà una espressa definizione, per cui tali qualità discendono dalla loro posizione assunta all’interno delle singole aziende o enti.
Venendo a considerare la figura dei preposti perché il ricorrente, caposquadra, non aveva senz’altro una posizione dirigenziale e contesta di poter essere considerato preposto, la nozione si ricava dall’art 4 bis che riprende il concetto contenuto dell’art.4 dei D.P.R. 547/55 e 303/56, definendo li come i soggetti che sovraintendono all’espletamento delle attività soggette alla normativa prevenzionale. Con il termine "sovraintendere", secondo il concorde orientamento della dottrina e della giurisprudenza, si indica l’attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza. Non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri, intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare.
Con l’art.90 del D.lgs.626/94, così come modificato dal D.lgs.242/96 è stato ampliato il precetto prevenzionale diretto al preposto, ma perché possa essere chiamato a risponderne in concreto occorre che utilizzando il criterio guida dell’ effettività egli abbia in concreto il potere di intervenire nei compiti precettati, per cui l’area della sua responsabilità viene circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente dalle più ampie indicazioni normative. Nel caso di specie il caposquadra va inquadrato nella figura del preposto perché rientra nei suoi compiti dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti la squadra.
Al lavoratore era stato ordinato dal caposquadra di trarre dei cunei da un’asse di legno, operazione che necessita dello spingi pezzo onde impedire lesioni alle mani.
Si tratta di una dotazione obbligatoria che va fornita dal datore di lavoro, ma l’imputato non ha sollevato obiezioni circa la possibilità di disporre di tale strumento. Trattandosi di un’ operazione espressamente ordinata dal preposto il controllo della stessa era di sua competenza e se vi fosse stata una qualche difficoltà nel reperimento dello spingi pezzo avrebbe dovuto preoccuparsene o sospendere l’operazione stessa, essendo suo compito quello di fornire ai lavoratori i mezzi di protezione o di fame richiesta al datore di lavoro ed al responsabile del piano di sicurezza. quantomeno nell’ambito delle attività lavorative di sua competenza.
Non può, pertanto sfuggire alle sue responsabilità il soggetto che avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche. In caso contrario verrebbe meno un anello della catena organizzativa, essendo impossibile per chi non si trovi sul posto di lavoro effettuare tale controllo che costituisce una delle attività pià importanti tra quelle dirette ad evitari gli infortuni".
Massima e sentenza sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 21 aprile 2006, n.14192: Delitti contro la persona - Lesioni personali colpose - Infortuni sul lavoro - Preposto - Responsabilità - Condizioni).