Cassazione: riduzione assegno di divorzio in caso di lavoro part time dell’obbligato

"In tema di revisione dell’assegno di divorzio, la sopravvenuta diminuzione dei redditi da lavoro dell’obbligato è suscettiva di assumere rilievo, quale possibile giustificato motivo di riduzione o soppressione dell’assegno, ai sensi dell’articolo 9 Legge 898/1970 - nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti ed in quanto risulti oggettivamente idonea ad alterare l’equilibrio determinato al momento della pronuncia di divorzio - anche se dipendente da una libera scelta dello stesso obbligato riguardo all’oggetto ed alle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa, quale, in specie, quella di svolgere tale attività a tempo parziale, anziché a tempo pieno".

La Cassazione ha anche stabilito che il giudice non può sindacare i motivi del cambiamento della prestazione lavorativa, giacché la scelta di cambiare le modalità della propria prestazione lavorativa costituisce espressione di fondamentali diritti di libertà della persona.

Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 11 marzo 2006, n.5378: Assegno di divorzio - Scelta dell’obbligato per il lavoro part time - Conseguenze).
"In tema di revisione dell’assegno di divorzio, la sopravvenuta diminuzione dei redditi da lavoro dell’obbligato è suscettiva di assumere rilievo, quale possibile giustificato motivo di riduzione o soppressione dell’assegno, ai sensi dell’articolo 9 Legge 898/1970 - nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti ed in quanto risulti oggettivamente idonea ad alterare l’equilibrio determinato al momento della pronuncia di divorzio - anche se dipendente da una libera scelta dello stesso obbligato riguardo all’oggetto ed alle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa, quale, in specie, quella di svolgere tale attività a tempo parziale, anziché a tempo pieno".

La Cassazione ha anche stabilito che il giudice non può sindacare i motivi del cambiamento della prestazione lavorativa, giacché la scelta di cambiare le modalità della propria prestazione lavorativa costituisce espressione di fondamentali diritti di libertà della persona.

Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 11 marzo 2006, n.5378: Assegno di divorzio - Scelta dell’obbligato per il lavoro part time - Conseguenze).