Cassazione - Sezioni Unite Civili: riparto giurisdizione Giudice ordinario e Corte dei Conti per danno erariale

"Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato o un ente pubblico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da potere determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile".

E’ questo il principio di diritto eleborato dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione. Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 1° marzo 2006, n.4511: Danno erariale - Riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Corte dei Conti).
"Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato o un ente pubblico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da potere determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile".

E’ questo il principio di diritto eleborato dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione. Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 1° marzo 2006, n.4511: Danno erariale - Riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Corte dei Conti).