Cassazione - Sezioni Unite: rinnovazione della notifica non perfezionatasi per cause non imputabili all’opponente

"Nella notifica della opposizione a decreto ingiuntivo, la tempestiva consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario perfeziona la notifica per l’opponente, evitando al medesimo anche l’effetto di decadenza, dal rimedio oppositorio, nell’ipotesi di non tempestivo o mancato completamento della procedura notificatoria per la fase sottratta al suo potere d’impulso. Con la conseguenza, in tale ultimo caso, che è in potere della parte di rinnovare la notifica con il modulo, e nel termine, della opposizione tardiva di cui all’articolo 650 Codice Procedura Civile".

Si tratta - secondo le Sezioni Unite - di una "soluzione "costituzionalmente imposta" (argomentando la Corte Costituzionale n. 350 del 2004) anche in ragione del fatto che, altrimenti, l’inutile decorso del termine perentorio per l’opposizione, derivante da causa non imputabile alla parte onerata, determinerebbe per l’ingiunto, con la consolidazione del titolo esecutivo, l’impossibilità di agire e difendersi in giudizio per la tutela del suo diritto (cfr. anche Corte Costituzionale 1976 n. 120)".

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 4 maggio 2006, n. 10216: Opposizione a decreto ingiuntivo - Notifica non portata a termine per causa indipendente dal notificante - Rinnovazione della notifica - Ammissibilità).
"Nella notifica della opposizione a decreto ingiuntivo, la tempestiva consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario perfeziona la notifica per l’opponente, evitando al medesimo anche l’effetto di decadenza, dal rimedio oppositorio, nell’ipotesi di non tempestivo o mancato completamento della procedura notificatoria per la fase sottratta al suo potere d’impulso. Con la conseguenza, in tale ultimo caso, che è in potere della parte di rinnovare la notifica con il modulo, e nel termine, della opposizione tardiva di cui all’articolo 650 Codice Procedura Civile".

Si tratta - secondo le Sezioni Unite - di una "soluzione "costituzionalmente imposta" (argomentando la Corte Costituzionale n. 350 del 2004) anche in ragione del fatto che, altrimenti, l’inutile decorso del termine perentorio per l’opposizione, derivante da causa non imputabile alla parte onerata, determinerebbe per l’ingiunto, con la consolidazione del titolo esecutivo, l’impossibilità di agire e difendersi in giudizio per la tutela del suo diritto (cfr. anche Corte Costituzionale 1976 n. 120)".

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 4 maggio 2006, n. 10216: Opposizione a decreto ingiuntivo - Notifica non portata a termine per causa indipendente dal notificante - Rinnovazione della notifica - Ammissibilità).