Cassazione Sezioni Unite: riscontri esterni individualizzanti per la chiamata in correità

"Ai fini dell’adozione di misure cautelari personali, le dichiarazioni rese dal coindagato o coimputato del medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato possono costituire grave indizio di colpevolezza, ex art 273/1-1bis c.p.p., soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, sì da assumere idoneità dimostrativa in relazione all’attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento “de libertate” e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo ancora “in itinere”, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato".

Questo il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite nella sentenza 36267/2006 integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite, Sentenza 31 ottobre 2006, n. 36267: Adozione misure cautelari - Chiamata in correità - Riscontri esterni individualizzanti - Necessità).
"Ai fini dell’adozione di misure cautelari personali, le dichiarazioni rese dal coindagato o coimputato del medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato possono costituire grave indizio di colpevolezza, ex art 273/1-1bis c.p.p., soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, sì da assumere idoneità dimostrativa in relazione all’attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento “de libertate” e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo ancora “in itinere”, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato".

Questo il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite nella sentenza 36267/2006 integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite, Sentenza 31 ottobre 2006, n. 36267: Adozione misure cautelari - Chiamata in correità - Riscontri esterni individualizzanti - Necessità).