Cassazione SU Civili: accettazione tacita della giurisdizione italiana
La Corte, richiamando l’articolo 17 delle Convenzioni di Bruxelles e di Lugano nonché l’articolo 23 del Regolamento 44/2001 sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale così come interpretati dalla Corte di Giustizia UE, ha ribadito il proprio precedente orientamento (Sentenza 4625/1995), secondo cui: "con riferimento al patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti della Convenzione di Bruxelles, il requisito della forma scritta è rispettato sia in caso di accettazione scritta della predetta clausola, sia qualora il contratto si sia concluso per accettazione tacita, mediante la sua esecuzione a norma dell’articolo 1327 Codice Civile, se il rapporto stesso sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola stessa risulti regolarmente accetta per iscritto e non vi siano elementi che possano giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale. Analogamente, la clausola di proroga convenzionale della giurisdizione contenuta in una polizza di carico, ancorché non sottoscritta dal caricatore, deve ritenersi valida ed efficace, a norma dell’articolo 17 della convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, tutte le volte in cui l’emissione di polizze di carico sottoscritte da una sola parte rientri nell’ambito di abituali rapporti commerciali tra vettore e caricatore che risultino sistematicamente regolati, nel loro insieme, dalle condizioni generali predisposte dall’autore della clausola in deroga, condizioni redatte su moduli prestampati contenenti sistematicamente detta clausola senza che il caricatore abbia, in proposito, mai formulato obiezioni, senza che rilevi, in contrario, l’eventuale assenza di un qualsivoglia accordo verbale precedentemente intercorso tra le parti. Deve, in tal caso, ritenersi contrario a buona fede l’eventuale opposizione formulata alla clausola di proroga dal caricatore che, in precedenza, non aveva mai formulato alcuna obiezione in proposito, atteso che l’esistenza di rapporti commerciali correnti tra le parti e disciplinati, nel loro complesso, da condizioni generali predisposte da una sola di esse, rendono significativo il silenzio (ovvero la mancata formulazione di obiezioni) da parte del caricatore che materialmente prenda in consegna le polizze contenenti le dette condizioni generali, ed all’interno delle quali sia contenuta una clausola di proroga della giurisdizione sottoscritta solo dalla controparte, atteso che la ricezione e la mancata formulazione di obiezioni possono, del tutto legittimamente, costituire la prova dell’esistenza di un accordo di proroga".
Nel caso di specie alcuni ordini di acquisto inviati dalla società di diritto italiano alla società di diritto turco contenenti la clausola di giurisdizione in favore del giudice italiano erano stati sottoscritti via fax dalla società di diritto turco. Questa circostanza è stata ritenuta sufficiente ai fini dell’attribuzione della giurisdizione all’autorità italiana anche se successivi ordini di acquisto non risultavano parimenti sottoscritti dalla società di diritto turco. In sostanza, secondo le Sezioni Unite, la clausola di devoluzione delle liti all’autorità giurisdizionale italiana doveva considerarsi già recepita nei rapporti commerciali tra le parti.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Ordinanza 5 maggio 2006, n.10312: Proroga della giurisdizione - Conclusione per accettazione tacita).
La Corte, richiamando l’articolo 17 delle Convenzioni di Bruxelles e di Lugano nonché l’articolo 23 del Regolamento 44/2001 sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale così come interpretati dalla Corte di Giustizia UE, ha ribadito il proprio precedente orientamento (Sentenza 4625/1995), secondo cui: "con riferimento al patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti della Convenzione di Bruxelles, il requisito della forma scritta è rispettato sia in caso di accettazione scritta della predetta clausola, sia qualora il contratto si sia concluso per accettazione tacita, mediante la sua esecuzione a norma dell’articolo 1327 Codice Civile, se il rapporto stesso sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola stessa risulti regolarmente accetta per iscritto e non vi siano elementi che possano giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale. Analogamente, la clausola di proroga convenzionale della giurisdizione contenuta in una polizza di carico, ancorché non sottoscritta dal caricatore, deve ritenersi valida ed efficace, a norma dell’articolo 17 della convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, tutte le volte in cui l’emissione di polizze di carico sottoscritte da una sola parte rientri nell’ambito di abituali rapporti commerciali tra vettore e caricatore che risultino sistematicamente regolati, nel loro insieme, dalle condizioni generali predisposte dall’autore della clausola in deroga, condizioni redatte su moduli prestampati contenenti sistematicamente detta clausola senza che il caricatore abbia, in proposito, mai formulato obiezioni, senza che rilevi, in contrario, l’eventuale assenza di un qualsivoglia accordo verbale precedentemente intercorso tra le parti. Deve, in tal caso, ritenersi contrario a buona fede l’eventuale opposizione formulata alla clausola di proroga dal caricatore che, in precedenza, non aveva mai formulato alcuna obiezione in proposito, atteso che l’esistenza di rapporti commerciali correnti tra le parti e disciplinati, nel loro complesso, da condizioni generali predisposte da una sola di esse, rendono significativo il silenzio (ovvero la mancata formulazione di obiezioni) da parte del caricatore che materialmente prenda in consegna le polizze contenenti le dette condizioni generali, ed all’interno delle quali sia contenuta una clausola di proroga della giurisdizione sottoscritta solo dalla controparte, atteso che la ricezione e la mancata formulazione di obiezioni possono, del tutto legittimamente, costituire la prova dell’esistenza di un accordo di proroga".
Nel caso di specie alcuni ordini di acquisto inviati dalla società di diritto italiano alla società di diritto turco contenenti la clausola di giurisdizione in favore del giudice italiano erano stati sottoscritti via fax dalla società di diritto turco. Questa circostanza è stata ritenuta sufficiente ai fini dell’attribuzione della giurisdizione all’autorità italiana anche se successivi ordini di acquisto non risultavano parimenti sottoscritti dalla società di diritto turco. In sostanza, secondo le Sezioni Unite, la clausola di devoluzione delle liti all’autorità giurisdizionale italiana doveva considerarsi già recepita nei rapporti commerciali tra le parti.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Ordinanza 5 maggio 2006, n.10312: Proroga della giurisdizione - Conclusione per accettazione tacita).