Cassazione SU Civili: conseguenze inadempimento del mutuatario nel mutuo fondiario
Secondo le Sezioni Unite, da ciò discende "l’obbligo del mutuatario di provvedere all’immediata restituzione dell’intera somma ricevuta, essendo venuto meno il meccanismo di rateizzazione previsto nel contratto ormai risolto: il che rende anche inattuale ogni discussione in ordine al preteso carattere unitario ed inscindibile delle rate di mutuo. Ne consegue altresì che alla banca compete il diritto di ricevere, oltre all’importo integrale delle semestralità già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quale è da ritenersi il mutuo), la sola quota di capitale residua, ma non anche gli interessi conglobati nelle semestralità a scadere; e che sul credito cosi determinato si dovranno calcolare gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello già previsto nel contratto, se superiore al tasso legale, in ossequio al disposto dell’articolo 1224, primo comma, Codice Civile."
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 19 maggio 2008, n.12639: Contratto di mutuo fondiario - Conseguenze dell’inadempimento del mutuatario).
Secondo le Sezioni Unite, da ciò discende "l’obbligo del mutuatario di provvedere all’immediata restituzione dell’intera somma ricevuta, essendo venuto meno il meccanismo di rateizzazione previsto nel contratto ormai risolto: il che rende anche inattuale ogni discussione in ordine al preteso carattere unitario ed inscindibile delle rate di mutuo. Ne consegue altresì che alla banca compete il diritto di ricevere, oltre all’importo integrale delle semestralità già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quale è da ritenersi il mutuo), la sola quota di capitale residua, ma non anche gli interessi conglobati nelle semestralità a scadere; e che sul credito cosi determinato si dovranno calcolare gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello già previsto nel contratto, se superiore al tasso legale, in ossequio al disposto dell’articolo 1224, primo comma, Codice Civile."
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 19 maggio 2008, n.12639: Contratto di mutuo fondiario - Conseguenze dell’inadempimento del mutuatario).