Cassazione SU Civili: la dichiarazione resa nel CID è liberamente apprezzata dal giudice
Con la sentenza in oggetto le Sezioni Unite hanno composto un contrasto giurisprudenziale. Questi i passaggi fondamentali recanti le motivazioni.
"Una volta chiarito che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, ed una volta affermato che la decisione deve essere uniforme per tutti e tre i soggetti ed è, inoltre, idonea a regolare i rapporti tra gli stessi (non quindi solo il rapporto tra danneggiato ed assicuratore, ma anche quello tra quest’ultimo ed il responsabile del danno, in ordine alla sussistenza del rapporto assicurativo, e tra il predetto responsabile ed il danneggiato in ordine alla responsabilità del sinistro), appare consequenziale che dalla valutazione delle dichiarazioni di colui che secondo il danneggiato è il responsabile del danno, non possono derivare conclusioni differenziate in ordine ai rapporti sopra individuati.
La norma attraverso la quale si realizza questo effetto è quella di cui al terzo comma dell’art. 2733 c.c., secondo la quale in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorzi è liberamente apprezzata dal giudice; questa norma costituisce una deroga a ciò che dispone il secondo comma, secondo cui la confessione fa piena prova contro chi l’ha fatta; infatti viene esclusa la funzione di piena prova della confessione, la quale assume soltanto la natura di elemento che il giudice apprezza liberamente, e ciò non solo nei confronti di chi ha reso la dichiarazione ma anche nei confronti degli altri litisconsorzi. La norma è applicabile alla fattispecie in esame, poiché si verte in tema di accertamento di fatti, da effettuarsi in modo unitario, i quali, come si è in precedenza affermato, hanno efficacia e rilevanza comuni per tutte e tre le parti che la legge indica come litisconsorzi necessari del giudizio promosso dal danneggiato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969.
In applicazione dei suddetti principi perde rilievo la questione sollevata nel secondo motivo del ricorso relativa al valore confessorio o meno da attribuire alle dichiarazioni rese della parti nel modello CID".
Massima e sentenza sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 5 maggio 2006, n. 10311: Responsabilità extracontrattuale - Risarcimento danni - Assicurazione veicoli- Modulo di constatazione del sinistro - Valenza probatoria).
Con la sentenza in oggetto le Sezioni Unite hanno composto un contrasto giurisprudenziale. Questi i passaggi fondamentali recanti le motivazioni.
"Una volta chiarito che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, ed una volta affermato che la decisione deve essere uniforme per tutti e tre i soggetti ed è, inoltre, idonea a regolare i rapporti tra gli stessi (non quindi solo il rapporto tra danneggiato ed assicuratore, ma anche quello tra quest’ultimo ed il responsabile del danno, in ordine alla sussistenza del rapporto assicurativo, e tra il predetto responsabile ed il danneggiato in ordine alla responsabilità del sinistro), appare consequenziale che dalla valutazione delle dichiarazioni di colui che secondo il danneggiato è il responsabile del danno, non possono derivare conclusioni differenziate in ordine ai rapporti sopra individuati.
La norma attraverso la quale si realizza questo effetto è quella di cui al terzo comma dell’art. 2733 c.c., secondo la quale in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorzi è liberamente apprezzata dal giudice; questa norma costituisce una deroga a ciò che dispone il secondo comma, secondo cui la confessione fa piena prova contro chi l’ha fatta; infatti viene esclusa la funzione di piena prova della confessione, la quale assume soltanto la natura di elemento che il giudice apprezza liberamente, e ciò non solo nei confronti di chi ha reso la dichiarazione ma anche nei confronti degli altri litisconsorzi. La norma è applicabile alla fattispecie in esame, poiché si verte in tema di accertamento di fatti, da effettuarsi in modo unitario, i quali, come si è in precedenza affermato, hanno efficacia e rilevanza comuni per tutte e tre le parti che la legge indica come litisconsorzi necessari del giudizio promosso dal danneggiato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969.
In applicazione dei suddetti principi perde rilievo la questione sollevata nel secondo motivo del ricorso relativa al valore confessorio o meno da attribuire alle dichiarazioni rese della parti nel modello CID".
Massima e sentenza sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 5 maggio 2006, n. 10311: Responsabilità extracontrattuale - Risarcimento danni - Assicurazione veicoli- Modulo di constatazione del sinistro - Valenza probatoria).