Cassazione SU Civili: pretese degli ufficiali giudiziari davanti al giudice ordinario

"Le controversie di lavoro dell’ufficiale giudiziario – come quelle in cui si controverte sulla determinazione del trattamento economico e più specificamente sulla ripartizione di indennità di trasferta tra gli addetti agli uffici Unici – che erano devolute alla giurisdizione amministrativa, sono assoggettate ora alla generale disciplina regolante le controversie attinenti al lavoro pubblico cosiddetto privatizzato". Dunque dal 30 giugno 1998 le controversie di questo tipo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il principio è stato elaborato dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui "L’Ufficio unico - la cui gestione è istituzionalmente affidata ad un dirigente cui sono assegnate specifiche attribuzioni di amministrazione - non può considerarsi ... un soggetto dotato di personalità giuridica, come tale distinto dalle singole persone fisiche che lo compongono, e non costituisce un centro autonomo di imputazione. Esso, già qualificato in giurisprudenza come nucleo operativo, a struttura burocratica, della pubblica amministrazione della giustizia, può definirsi un vero e proprio ufficio del Ministero della Giustizia, cioè un insieme di mezzi materiali (locali, risorse, attrezzature, ecc.) e personali con specifici compiti che, in coordinamento con quelli di altri uffici, contribuiscono al perseguimento delle finalità pubbliche sottese alla funzione giudiziaria. A tale ufficio è preposto un dirigente che, collocandosi in una posizione di primarietà, ne è il titolare, sicché a tale dirigente nella gestione dell’ufficio sono devolute specifiche e delicate funzioni, tra le quali quella relativa alla amministrazione e i ripartizione tra i componenti dell’ufficio stesso dei proventi e delle indennità di trasferta. … Alla luce delle considerazioni sinora svolte il suddetto dirigente va, dunque, considerato un impiegato civile dello Stato, essendosi osservato come nessuno possa ormai più dubitare che gli ufficiali giudiziari, come gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori giudiziari, rientrino nella suddetta categoria di dipendenti, perché a tale soluzione inducono una pluralità di norme chiare e significative sul punto, via via succedutesi nel tempo".

La Sentenza è integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 25 luglio 2006, n.16895: Ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari addetti all’U.N.E.P. - Controversie di lavoro - Giurisdizione giudice ordinario).

"Le controversie di lavoro dell’ufficiale giudiziario – come quelle in cui si controverte sulla determinazione del trattamento economico e più specificamente sulla ripartizione di indennità di trasferta tra gli addetti agli uffici Unici – che erano devolute alla giurisdizione amministrativa, sono assoggettate ora alla generale disciplina regolante le controversie attinenti al lavoro pubblico cosiddetto privatizzato". Dunque dal 30 giugno 1998 le controversie di questo tipo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il principio è stato elaborato dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui "L’Ufficio unico - la cui gestione è istituzionalmente affidata ad un dirigente cui sono assegnate specifiche attribuzioni di amministrazione - non può considerarsi ... un soggetto dotato di personalità giuridica, come tale distinto dalle singole persone fisiche che lo compongono, e non costituisce un centro autonomo di imputazione. Esso, già qualificato in giurisprudenza come nucleo operativo, a struttura burocratica, della pubblica amministrazione della giustizia, può definirsi un vero e proprio ufficio del Ministero della Giustizia, cioè un insieme di mezzi materiali (locali, risorse, attrezzature, ecc.) e personali con specifici compiti che, in coordinamento con quelli di altri uffici, contribuiscono al perseguimento delle finalità pubbliche sottese alla funzione giudiziaria. A tale ufficio è preposto un dirigente che, collocandosi in una posizione di primarietà, ne è il titolare, sicché a tale dirigente nella gestione dell’ufficio sono devolute specifiche e delicate funzioni, tra le quali quella relativa alla amministrazione e i ripartizione tra i componenti dell’ufficio stesso dei proventi e delle indennità di trasferta. … Alla luce delle considerazioni sinora svolte il suddetto dirigente va, dunque, considerato un impiegato civile dello Stato, essendosi osservato come nessuno possa ormai più dubitare che gli ufficiali giudiziari, come gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori giudiziari, rientrino nella suddetta categoria di dipendenti, perché a tale soluzione inducono una pluralità di norme chiare e significative sul punto, via via succedutesi nel tempo".

La Sentenza è integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 25 luglio 2006, n.16895: Ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari addetti all’U.N.E.P. - Controversie di lavoro - Giurisdizione giudice ordinario).