Cassazione SU Civili: revisione del prezzo come interesse legittimo nell’appalto a prezzo chiuso

"Negli appalti di opere pubbliche a prezzo chiuso non sussiste il diritto alla revisione prezzi in capo all’appaltatore, in difetto di una delibera o di un atto interno degli organi legittimati dell’amministrazione appaltante, che accerti la sussistenza delle condizioni di legge per concedere all’appaltatore la revisione dei prezzi e riconosca il relativo credito dello stesso a mezzo dell’organo che rappresenta la stazione appaltante. Quando manchi la ricognizione del credito al compenso revisionale, espressa o tacita, della P.A., negata con corretta interpretazione dal giudice del merito dell’atto indicato come ricognizione del credito dall’appaltatore e il contratto d’appalto vieti la revisione, deve escludersi si sia costituito il diritto soggettivo dell’impresa appaltatrice, che resta titolare del solo interesse legittimo il cui accertamento compete alla giurisdizione del giudice amministrativo, con difetto di ogni potere di quello ordinario di emettere decreto ingiuntivo di pagamento per il predetto titolo".

Questo il complesso principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite della Cassazione. Sentenza integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 27 ottobre 2006, n.23072: Appalto pubblico a prezzo chiuso - Revisione dei prezzi in mancanza di delibera di risconocimento - Giurisdizione giudice amministrativo).
"Negli appalti di opere pubbliche a prezzo chiuso non sussiste il diritto alla revisione prezzi in capo all’appaltatore, in difetto di una delibera o di un atto interno degli organi legittimati dell’amministrazione appaltante, che accerti la sussistenza delle condizioni di legge per concedere all’appaltatore la revisione dei prezzi e riconosca il relativo credito dello stesso a mezzo dell’organo che rappresenta la stazione appaltante. Quando manchi la ricognizione del credito al compenso revisionale, espressa o tacita, della P.A., negata con corretta interpretazione dal giudice del merito dell’atto indicato come ricognizione del credito dall’appaltatore e il contratto d’appalto vieti la revisione, deve escludersi si sia costituito il diritto soggettivo dell’impresa appaltatrice, che resta titolare del solo interesse legittimo il cui accertamento compete alla giurisdizione del giudice amministrativo, con difetto di ogni potere di quello ordinario di emettere decreto ingiuntivo di pagamento per il predetto titolo".

Questo il complesso principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite della Cassazione. Sentenza integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 27 ottobre 2006, n.23072: Appalto pubblico a prezzo chiuso - Revisione dei prezzi in mancanza di delibera di risconocimento - Giurisdizione giudice amministrativo).