Cassazione SU Civili: revoca vendita bene immobile anche se il prezzo serve per pagare creditore privilegiato

"Ai fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dall’imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, l’eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all’uscita del bene dalla massa conseguente all’atto di disposizione. Per cui grava, in tal senso, sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’acquirente. La circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall’imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato, eventualmente anche garantito da ipoteca gravante sull’immobile compravenduto, non esclude la possibile lesione della par condicio, né fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che anche successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi".

Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili: Sentenza 28 marzo 2006, n. 7028: Fallimento e procedure concorsuali - Vendita di immobile ipotecato - Utilizzazione di una parte del prezzo per estinguere il credito garantito - Irrilevanza ai fini della revocatoria).
"Ai fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dall’imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, l’eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all’uscita del bene dalla massa conseguente all’atto di disposizione. Per cui grava, in tal senso, sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’acquirente. La circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall’imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato, eventualmente anche garantito da ipoteca gravante sull’immobile compravenduto, non esclude la possibile lesione della par condicio, né fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che anche successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi".

Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili: Sentenza 28 marzo 2006, n. 7028: Fallimento e procedure concorsuali - Vendita di immobile ipotecato - Utilizzazione di una parte del prezzo per estinguere il credito garantito - Irrilevanza ai fini della revocatoria).