Cassazione SU Penali: autenticazione dell’avvocato della firma del querelante

"L’autenticazione della firma del querelante effettuata da un avvocato deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia stato nominato difensore della persona offesa, a norma degli articoli 101, comma 1, e 96, comma 2, c.p.p.; ma la dichiarazione di nomina non necessita di formule sacramentali e può essere ravvisata in altre dichiarazioni rese dalle parti nell’atto di querela, quali l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione".

Questo il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale e rigettando entrambi gli orientamenti elaborati dalle Sezioni della Cassazione. Secondo le Sezioni Unite: "la nomina del difensore non può essere desunta dalla sola circostanza che il legale abbia autenticato la firma del querelante: tale semplice atto è, infatti, ambiguo e quindi di per sé inidoneo a dimostrare che le persona offesa intendeva nominare quale suo difensore di fiducia proprio l’avvocato che lo ha compiuto. Occorre, dunque, che la parte lesa abbia reso nella querela altre dichiarazioni, dalle quali potere ricavare la sua volontà di essere assistita dal legale che ha autenticato la firma; né queste dichiarazioni possono essere sostituite dai così detti “fatti concludenti” posteriori alla presentazione della querela stessa, quali ad esempio la circostanza che l’avvocato abbia effettivamente assunto il ruolo di difensore nel corso del successivo giudizio. E infatti, se al momento dell’autenticazione della firma del querelante mancava la dichiarazione di nomina del difensore, la querela recapitata da un incaricato o spedita per posta è invalida; e la successiva attività materiale compiuta dalle parti non può in alcun caso avere un effetto di sanatoria o di ratifica di quell’atto, né dell’attività di certificazione posta in essere da chi era carente del relativo potere. Quando invece nella querela sono contenute altre dichiarazioni della persona offesa, dalle quali può ragionevolmente desumersi che quest’ultima intendeva nominare quale difensore il legale che ha effettuato l’autenticazione della firma, allora - per le ragioni prima esposte – tale autenticazione è perfettamente valida; e conseguentemente anche la querela è idonea a dispiegare tutti i suoi effetti".

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 28 luglio 2006, n. 26549: Querela - Sottoscrizione - Autenticazione dell’avvocato).

"L’autenticazione della firma del querelante effettuata da un avvocato deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia stato nominato difensore della persona offesa, a norma degli articoli 101, comma 1, e 96, comma 2, c.p.p.; ma la dichiarazione di nomina non necessita di formule sacramentali e può essere ravvisata in altre dichiarazioni rese dalle parti nell’atto di querela, quali l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione".

Questo il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale e rigettando entrambi gli orientamenti elaborati dalle Sezioni della Cassazione. Secondo le Sezioni Unite: "la nomina del difensore non può essere desunta dalla sola circostanza che il legale abbia autenticato la firma del querelante: tale semplice atto è, infatti, ambiguo e quindi di per sé inidoneo a dimostrare che le persona offesa intendeva nominare quale suo difensore di fiducia proprio l’avvocato che lo ha compiuto. Occorre, dunque, che la parte lesa abbia reso nella querela altre dichiarazioni, dalle quali potere ricavare la sua volontà di essere assistita dal legale che ha autenticato la firma; né queste dichiarazioni possono essere sostituite dai così detti “fatti concludenti” posteriori alla presentazione della querela stessa, quali ad esempio la circostanza che l’avvocato abbia effettivamente assunto il ruolo di difensore nel corso del successivo giudizio. E infatti, se al momento dell’autenticazione della firma del querelante mancava la dichiarazione di nomina del difensore, la querela recapitata da un incaricato o spedita per posta è invalida; e la successiva attività materiale compiuta dalle parti non può in alcun caso avere un effetto di sanatoria o di ratifica di quell’atto, né dell’attività di certificazione posta in essere da chi era carente del relativo potere. Quando invece nella querela sono contenute altre dichiarazioni della persona offesa, dalle quali può ragionevolmente desumersi che quest’ultima intendeva nominare quale difensore il legale che ha effettuato l’autenticazione della firma, allora - per le ragioni prima esposte – tale autenticazione è perfettamente valida; e conseguentemente anche la querela è idonea a dispiegare tutti i suoi effetti".

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 28 luglio 2006, n. 26549: Querela - Sottoscrizione - Autenticazione dell’avvocato).