Cassazione SU Penali: configurabilità doping prima del DM 15 ottobre 2002
“Le ipotesi di reato previste dall’art. 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) sono configurabili anche per i fatti commessi prima della emanazione del decreto Ministro della salute, in data 15 ottobre 2002, con il quale, in applicazione dell’art. 2 della stessa legge, sono stati ripartiti in classi i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche il cui impiego è considerato doping”.
Questo il principio elaborato dalle Sezioni Unite della Cassazione, posto che: “La lista recepita dalla legge n. 522/1995 suddivideva le “sostanze doping” nelle seguenti classi: a) stimolanti, b) narcotici, c) agenti anabolizzanti, d) betabloccanti, e) diuretici, f)ormoni peptidici e affini. A tali sostanze (tutt’altro che indeterminate e sempre indicate come tali nella successive determinazioni ministeriali) ed ai relativi principi attivi va riferita la possibilità di applicazione – anteriormente alla vigenza del D.M. 15.10.2002 – della disciplina penale introdotta dall’art. 9 della legge n. 376/2000 anteriormente all’emanazione del D.M. 15.10.2002. Lo stesso vale per la individuazione dei “metodi di doping””.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 29 novembre 2005 - 25 gennaio 2006, n.3087: Frodi sportive e doping - Illeciti penali ex l. n. 376 del 2000 - D.M. 15.10.2002 di classificazione di sostanze dopanti - Fatti commessi anteriormente al D.M. - Configurabilità degli illeciti penali - sussistenza).
“Le ipotesi di reato previste dall’art. 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) sono configurabili anche per i fatti commessi prima della emanazione del decreto Ministro della salute, in data 15 ottobre 2002, con il quale, in applicazione dell’art. 2 della stessa legge, sono stati ripartiti in classi i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche il cui impiego è considerato doping”.
Questo il principio elaborato dalle Sezioni Unite della Cassazione, posto che: “La lista recepita dalla legge n. 522/1995 suddivideva le “sostanze doping” nelle seguenti classi: a) stimolanti, b) narcotici, c) agenti anabolizzanti, d) betabloccanti, e) diuretici, f)ormoni peptidici e affini. A tali sostanze (tutt’altro che indeterminate e sempre indicate come tali nella successive determinazioni ministeriali) ed ai relativi principi attivi va riferita la possibilità di applicazione – anteriormente alla vigenza del D.M. 15.10.2002 – della disciplina penale introdotta dall’art. 9 della legge n. 376/2000 anteriormente all’emanazione del D.M. 15.10.2002. Lo stesso vale per la individuazione dei “metodi di doping””.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 29 novembre 2005 - 25 gennaio 2006, n.3087: Frodi sportive e doping - Illeciti penali ex l. n. 376 del 2000 - D.M. 15.10.2002 di classificazione di sostanze dopanti - Fatti commessi anteriormente al D.M. - Configurabilità degli illeciti penali - sussistenza).