Cassazione SU: riparto giurisdizione causa risarcimento danni verso p.a.

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione intervengono sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

Questi i principi elaborati:

"E’ esclusa dalla giurisdizione del giudice ordinario l’azione risarcitoria avente a oggetto il pregiudizio derivante da un atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione, al giudice ordinario essendo precluso il sindacato in via principale sull’atto o sul provvedimento amministrativo.

Qualora non venga in contestazione il legittimo esercizio dell’attività amministrativa – come avviene nel caso in cui l’atto amministrativo sia stato annullato o revocato dall’Amministrazione nell’esercizio del suo potere di autotutela, ovvero sia stato rimosso a seguito di pronuncia definitiva del giudice amministrativo, ovvero ancora abbia esaurito i suoi effetti per il decorso del termine di efficacia ad esso assegnato dalla legge – l’azione risarcitoria rientra nella giurisdizione generale del giudice ordinario, non operando la connessione legale tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria".

Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 23 gennaio 2006, n.1207: Risarcimento danni nei confronti della pubblica amministrazione - Riparto giurisdizione).
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione intervengono sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

Questi i principi elaborati:

"E’ esclusa dalla giurisdizione del giudice ordinario l’azione risarcitoria avente a oggetto il pregiudizio derivante da un atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione, al giudice ordinario essendo precluso il sindacato in via principale sull’atto o sul provvedimento amministrativo.

Qualora non venga in contestazione il legittimo esercizio dell’attività amministrativa – come avviene nel caso in cui l’atto amministrativo sia stato annullato o revocato dall’Amministrazione nell’esercizio del suo potere di autotutela, ovvero sia stato rimosso a seguito di pronuncia definitiva del giudice amministrativo, ovvero ancora abbia esaurito i suoi effetti per il decorso del termine di efficacia ad esso assegnato dalla legge – l’azione risarcitoria rientra nella giurisdizione generale del giudice ordinario, non operando la connessione legale tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria".

Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 23 gennaio 2006, n.1207: Risarcimento danni nei confronti della pubblica amministrazione - Riparto giurisdizione).