Cassazione SU: riparto giurisdizione giustizia amministrativa e ordinaria

"1. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano;

2. spetta al giudice amministrativo disporre le diverse forme di tutela che l’ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate dall’esercizio illegittimo del potere, e tra queste forme di tutela rientra il risarcimento del danno;

3. il giudice amministrativo rifiuta di esercitare la giurisdizione e la sua decisione, a norma dell’articolo 362, primo comma, c.p.c., si presta a cassazione da parte delle sezioni unite quale giudice del riparto della giurisdizione, se l’esame del merito della domanda autonoma di risarcimento del danno è rifiutato per la ragione che nel termine per ciò stabilito non sono stati chiesti l’annullamento dell’atto e la conseguente rimozione degli effetti".

Questi gli importanti principi di diritto elaborati dalle Sezioni Unite della Cassazione. In sostanza, in forza del principio di cui al punto 3), la parte potrà chiedere al giudice amministrativo anche solo la tutela risarcitoria, senza dover osservare il termine di decadenza relativo all’azione di annullamento.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Ordinanza 13 giugno 2006, n. 13660: Tutela risarcitoria - Riparto di giurisdizione tra giustizia ordinaria e amministrativa).
"1. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano;

2. spetta al giudice amministrativo disporre le diverse forme di tutela che l’ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate dall’esercizio illegittimo del potere, e tra queste forme di tutela rientra il risarcimento del danno;

3. il giudice amministrativo rifiuta di esercitare la giurisdizione e la sua decisione, a norma dell’articolo 362, primo comma, c.p.c., si presta a cassazione da parte delle sezioni unite quale giudice del riparto della giurisdizione, se l’esame del merito della domanda autonoma di risarcimento del danno è rifiutato per la ragione che nel termine per ciò stabilito non sono stati chiesti l’annullamento dell’atto e la conseguente rimozione degli effetti".

Questi gli importanti principi di diritto elaborati dalle Sezioni Unite della Cassazione. In sostanza, in forza del principio di cui al punto 3), la parte potrà chiedere al giudice amministrativo anche solo la tutela risarcitoria, senza dover osservare il termine di decadenza relativo all’azione di annullamento.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Ordinanza 13 giugno 2006, n. 13660: Tutela risarcitoria - Riparto di giurisdizione tra giustizia ordinaria e amministrativa).