Cassazione: transazione condominiale e diritto di sopraelevazione
1) La transazione che ha ad oggetto i beni comuni è un negozio dispositivo, e pertanto per essere validamente conclusa dall’amministratore necessita del consenso di tutti i condomini e non della semplice maggioranza dell’assemblea.
2) La facoltà di sopraelevare concessa dall’articolo 1127, primo comma, Codice Civile, al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio condominiale, se l’ultimo piano appartenga “pro diviso” a più proprietari, spetta a ciascuno di essi nei limiti della propria porzione di piano con utilizzazione dello spazio aereo sovrastante a ciascuna porzione, e nel rispetto dei limiti di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 1127 Codice Civile.
Massime e sentenza sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 21 febbraio 2006, n. 4258: 1) Condominio negli edifici - Transazione - Necessità del consenso di tutti i condomini; Condominio negli edifici - Sopraelevazione).
1) La transazione che ha ad oggetto i beni comuni è un negozio dispositivo, e pertanto per essere validamente conclusa dall’amministratore necessita del consenso di tutti i condomini e non della semplice maggioranza dell’assemblea.
2) La facoltà di sopraelevare concessa dall’articolo 1127, primo comma, Codice Civile, al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio condominiale, se l’ultimo piano appartenga “pro diviso” a più proprietari, spetta a ciascuno di essi nei limiti della propria porzione di piano con utilizzazione dello spazio aereo sovrastante a ciascuna porzione, e nel rispetto dei limiti di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 1127 Codice Civile.
Massime e sentenza sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 21 febbraio 2006, n. 4258: 1) Condominio negli edifici - Transazione - Necessità del consenso di tutti i condomini; Condominio negli edifici - Sopraelevazione).