Cassazione Tributaria: ancora su IRAP del professionista, condannando l’Agenzia alle spese
"L’ammontare del reddito in sé considerato è irrilevante ai fini di ritenere o meno la esistenza di una autonoma organizzazione, e le spese per ammortamento beni strumentali e compensi a terzi, modeste in sé, costituiscono dato equivoco, non evincendosi né che le prime si riferiscano a beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, né che le seconde siano attinenti a rapporti di collaborazione di tipo continuativo ovvero ad attività occasionalmente delegate a terzi, fatto che confermerebbe la assenza di autonoma organizzazione".
La novità non risiede tanto nel principio ribadito dalla Cassazione, ma nel fatto che l’Agenzia delle Entrate, in questo caso ricorrente, è stata condannata a rifondere le spese di giudizio.
(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Ordinanza 27 marzo 2012, n.4929)
"L’ammontare del reddito in sé considerato è irrilevante ai fini di ritenere o meno la esistenza di una autonoma organizzazione, e le spese per ammortamento beni strumentali e compensi a terzi, modeste in sé, costituiscono dato equivoco, non evincendosi né che le prime si riferiscano a beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, né che le seconde siano attinenti a rapporti di collaborazione di tipo continuativo ovvero ad attività occasionalmente delegate a terzi, fatto che confermerebbe la assenza di autonoma organizzazione".
La novità non risiede tanto nel principio ribadito dalla Cassazione, ma nel fatto che l’Agenzia delle Entrate, in questo caso ricorrente, è stata condannata a rifondere le spese di giudizio.
(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Ordinanza 27 marzo 2012, n.4929)