Cassazione Tributaria: criteri necessari per l’addebito dell’IRAP

La Sezione tributaria della Corte di Cassazione si pronuncia su ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una decisione della Commissione Tributaria del Lazio che condannava l’Amministrazione finanziaria a rimborsare l’importo dell’IRAP versata dal contribuente per il periodo di un biennio.

Nel caso di specie tra i motivi di ricorso, l’Amministrazione affermava che i contribuenti erano liberi professionisti e pertanto operanti con autonoma organizzazione quindi, non in maniera subordinata o di collaborazione né saltuaria né occasionale, ancorché di modesta entità, sufficiente a costituire la base reale dell’imposizione specifica. Su queste basi contestava la decisione della Commissione Tributaria, nella parte in cui questa affermava che, essendo i contribuenti liberi professionisti, non poteva riscontrarsi un elemento organizzativo rilevante; questi operavano con un assetto organizzativo minimale, inidoneo quindi a generare la tassazione.

La Corte si pronuncia su questo punto affermando che: ”[…] il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’“id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.

Prosegue la Corte affermando che: “Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni, e che tuttavia non era stato assolto nel caso in esame dai resistenti (Cfr. anche Cass. SS.UU. Sentenza n. 12108 del 26/05/2009, Sentenza n. 3673 del 2007)”.

La Corte accogliendo il ricorso cassa la sentenza decidendo nel merito per l’annullamento dei ricorsi introduttivi e la compensazione delle spese.

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 27 settembre 2011, n.19688)

[Andrea Brannetti]

La Sezione tributaria della Corte di Cassazione si pronuncia su ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una decisione della Commissione Tributaria del Lazio che condannava l’Amministrazione finanziaria a rimborsare l’importo dell’IRAP versata dal contribuente per il periodo di un biennio.

Nel caso di specie tra i motivi di ricorso, l’Amministrazione affermava che i contribuenti erano liberi professionisti e pertanto operanti con autonoma organizzazione quindi, non in maniera subordinata o di collaborazione né saltuaria né occasionale, ancorché di modesta entità, sufficiente a costituire la base reale dell’imposizione specifica. Su queste basi contestava la decisione della Commissione Tributaria, nella parte in cui questa affermava che, essendo i contribuenti liberi professionisti, non poteva riscontrarsi un elemento organizzativo rilevante; questi operavano con un assetto organizzativo minimale, inidoneo quindi a generare la tassazione.

La Corte si pronuncia su questo punto affermando che: ”[…] il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’“id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.

Prosegue la Corte affermando che: “Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni, e che tuttavia non era stato assolto nel caso in esame dai resistenti (Cfr. anche Cass. SS.UU. Sentenza n. 12108 del 26/05/2009, Sentenza n. 3673 del 2007)”.

La Corte accogliendo il ricorso cassa la sentenza decidendo nel merito per l’annullamento dei ricorsi introduttivi e la compensazione delle spese.

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 27 settembre 2011, n.19688)

[Andrea Brannetti]