Cassazione Tributaria: incertezza normativa oggettiva tributaria, esenzione da responsabilità

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi avverso una decisone della Commissione Tributaria della Regione Toscana, torna ad affermare un importante principio sul tema della sanzione amministrativa in materia di tributi.

Nel caso di specie, la ricorrente adiva la Corte per un avviso di accertamento riguardante l’IRPEF dell’anno 1998, per il quale era rimasta soccombente dinnanzi ai due gradi di giurisdizione tributaria; a fondamento del ricorso adduceva la violazione dell’articolo 8 D.lgs. 546/1992 da parte della Commissione Tributaria Regionale, laddove veniva esclusa la fattispecie dall’applicazione di quest’ultimo, sulla base di un’intervenuta dichiarazione ministeriale di chiarimento sulla normativa IRPEF.

La Corte giudica fondato il motivo e cassando la sentenza afferma che: “l’incertezza normativa oggettiva che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa riferibile al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Cfr. Cass. Sez. V, sent. n. 24670 del 28/11/2007)".

Ricordando il proprio consolidato orientamento, la Cassazione ha ribadito che “L’Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute […] per cui la cd. interpretazione ministeriale sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni non vincola né i contribuenti né i giudici né costituisce fonte di diritto (Cfr. Cass. Sez. V, sent. n. 21154 del 06/08/2008).”

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 28 dicembre 2011 n. 29401)

[Andrea Brannetti]

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi avverso una decisone della Commissione Tributaria della Regione Toscana, torna ad affermare un importante principio sul tema della sanzione amministrativa in materia di tributi.

Nel caso di specie, la ricorrente adiva la Corte per un avviso di accertamento riguardante l’IRPEF dell’anno 1998, per il quale era rimasta soccombente dinnanzi ai due gradi di giurisdizione tributaria; a fondamento del ricorso adduceva la violazione dell’articolo 8 D.lgs. 546/1992 da parte della Commissione Tributaria Regionale, laddove veniva esclusa la fattispecie dall’applicazione di quest’ultimo, sulla base di un’intervenuta dichiarazione ministeriale di chiarimento sulla normativa IRPEF.

La Corte giudica fondato il motivo e cassando la sentenza afferma che: “l’incertezza normativa oggettiva che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa riferibile al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Cfr. Cass. Sez. V, sent. n. 24670 del 28/11/2007)".

Ricordando il proprio consolidato orientamento, la Cassazione ha ribadito che “L’Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute […] per cui la cd. interpretazione ministeriale sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni non vincola né i contribuenti né i giudici né costituisce fonte di diritto (Cfr. Cass. Sez. V, sent. n. 21154 del 06/08/2008).”

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 28 dicembre 2011 n. 29401)

[Andrea Brannetti]