Cassazione Tributaria: nozione di obiettive condizioni di incertezza per sanzioni tributarie

La Sezione Tributaria della Cassazione ha ribadito che l’articolo 8 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, secondo cui non sono applicabili le sanzioni amministrative tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, deve collegarsi ad una caratteristica intrinseca ed obiettiva del dato normativo e non ad uno stato soggettivo e temporaneo superabile attraverso la fattiva attivazione del contribuente nelle sedi appropriate.

In via preliminare, la Cassazione ha infatti ricordato che "Con numerose decisioni - tutte di segno conforme - questa Corte ha esplicato che l’oggettiva incertezza a cui fa riferimento l’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ai fini della disapplicazione delle sanzioni irrogate deve collegarsi non già ad uno stato soggettivo e temporaneo, superabile attraverso la fattiva attivazione del contribuente nelle sedi appropriate ma ad una caratteristica intrinseca ed obiettiva del dato normativo. E perciò, il potere della commissione tributaria di dichiarare non applicabili le sanzioni penali, previste dalle leggi tributarie, quando la violazione sia giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito delle disposizioni alle quali si riferisce, presuppone la sussistenza di elementi positivi di confusione, derivanti dalla equivocità di singole prescrizioni".

Tuttavia nel caso di specie, "il giudicante - la cui consapevole perplessità circa la corretta applicazione del disposto normativo è già sintomaticamente evidenziata dall’avverbio "estensivamente", utilizzato nel corpo della motivazione - non si è curato affatto dell’analisi del dato normativo, ma ha valorizzato un elemento di fatto estrinseco rispetto a quello (e cioè la richiesta avanzata dal committente), così interponendo un tramite manifestamente ultroneo tra la fattispecie e la disciplina di legge".

La Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 12 maggio 2011, n.10430)

La Sezione Tributaria della Cassazione ha ribadito che l’articolo 8 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, secondo cui non sono applicabili le sanzioni amministrative tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, deve collegarsi ad una caratteristica intrinseca ed obiettiva del dato normativo e non ad uno stato soggettivo e temporaneo superabile attraverso la fattiva attivazione del contribuente nelle sedi appropriate.

In via preliminare, la Cassazione ha infatti ricordato che "Con numerose decisioni - tutte di segno conforme - questa Corte ha esplicato che l’oggettiva incertezza a cui fa riferimento l’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ai fini della disapplicazione delle sanzioni irrogate deve collegarsi non già ad uno stato soggettivo e temporaneo, superabile attraverso la fattiva attivazione del contribuente nelle sedi appropriate ma ad una caratteristica intrinseca ed obiettiva del dato normativo. E perciò, il potere della commissione tributaria di dichiarare non applicabili le sanzioni penali, previste dalle leggi tributarie, quando la violazione sia giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito delle disposizioni alle quali si riferisce, presuppone la sussistenza di elementi positivi di confusione, derivanti dalla equivocità di singole prescrizioni".

Tuttavia nel caso di specie, "il giudicante - la cui consapevole perplessità circa la corretta applicazione del disposto normativo è già sintomaticamente evidenziata dall’avverbio "estensivamente", utilizzato nel corpo della motivazione - non si è curato affatto dell’analisi del dato normativo, ma ha valorizzato un elemento di fatto estrinseco rispetto a quello (e cioè la richiesta avanzata dal committente), così interponendo un tramite manifestamente ultroneo tra la fattispecie e la disciplina di legge".

La Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 12 maggio 2011, n.10430)