Cassazione: utilizzazione nel giudizio abbreviato registrazioni colloqui con persone informate

La registrazione di colloqui tra la polizia giudiziaria e le persone informate sui fatti non costituisce attività d’intercettazione in senso tecnico e quindi non soggiace alla disciplina degli articoli 266 e seguenti Codice di Procedura Penale, perché proviene da uno dei soggetti ammessi alla conversazione e che vi hanno partecipato. Essa integra una modalità di documentazione fonica, che non lede alcun principio costituzionale pur quando è realizzata in modo occulto, perché la Carta Costituzionale non tutela il diritto alla riservatezza, contrariamente a quelli della libertà e della segretezza delle comunicazioni, non violati. Detta registrazione espleicitamente ammessa - sia pure a corredo del verbale - dall’articolo 134 Codice di Procedura Penale, può configgere con il divieto di cui all’articolo 195, comma 4, Codice di Procedura Penale soltanto nel caso di utilizzazione in dibattimento, per violazione del principio della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti ed in mancanza di deposizione dell’interessato.

Ne consegue che la prova, così documentata, non è affetta da vizi patologici a norma dell’articolo 191 Codice di Procedura Penale ed è pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato nel quale la parte accetta che siano valutati elementi probatori acquisiti al di fuori del contraddittorio.


Massima e sentenza della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 15 dicembre 2005 - 24 gennaio 2006: n. 2829: Prove - Persona informata sui fatti - Registrazione del colloquio con la polizia giudiziaria - Utilizzabilità - Giudizio abbreviato - Ammissibilità).

La registrazione di colloqui tra la polizia giudiziaria e le persone informate sui fatti non costituisce attività d’intercettazione in senso tecnico e quindi non soggiace alla disciplina degli articoli 266 e seguenti Codice di Procedura Penale, perché proviene da uno dei soggetti ammessi alla conversazione e che vi hanno partecipato. Essa integra una modalità di documentazione fonica, che non lede alcun principio costituzionale pur quando è realizzata in modo occulto, perché la Carta Costituzionale non tutela il diritto alla riservatezza, contrariamente a quelli della libertà e della segretezza delle comunicazioni, non violati. Detta registrazione espleicitamente ammessa - sia pure a corredo del verbale - dall’articolo 134 Codice di Procedura Penale, può configgere con il divieto di cui all’articolo 195, comma 4, Codice di Procedura Penale soltanto nel caso di utilizzazione in dibattimento, per violazione del principio della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti ed in mancanza di deposizione dell’interessato.

Ne consegue che la prova, così documentata, non è affetta da vizi patologici a norma dell’articolo 191 Codice di Procedura Penale ed è pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato nel quale la parte accetta che siano valutati elementi probatori acquisiti al di fuori del contraddittorio.


Massima e sentenza della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 15 dicembre 2005 - 24 gennaio 2006: n. 2829: Prove - Persona informata sui fatti - Registrazione del colloquio con la polizia giudiziaria - Utilizzabilità - Giudizio abbreviato - Ammissibilità).