Codice della Crisi dell’Impresa e dell’insolvenza: fu vera gloria? Ai posteri l’ardua sentenza
Duecento anni fa veniva meno Napoleone. Tutto ei provò, ed occorse anche che egli nominò nel 1800 una commissione di soli quattro membri per la sistemazione organica del codice civile; la storia ci racconta anche che partecipò personalmente alla predisposizione di esso (e non solo nelle materie a lui più di “interesse”, quali il divorzio e l’adozione): in quattro mesi venne predisposta una bozza del codice che, dopo l’esame della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, del Tribunato e del Parlamento per l’approvazione, venne emanato nel 1804, medesimo anno in cui si incoronò imperatore. In quattro anni un’opera legislativa che ha influenzato e ancora influenza, si può ben dire, l’impianto normativo italiano.
Tralasciando i decenni di dibattiti e commissioni sin dal finire degli anni ’60 in poi inerenti alla riforma della legge fallimentare, basti la seguente sequenza cronologica dei lavori che possono ritenersi prodromici e attuativi del CCI odierno (ancora non in vigore). Perché, parafrasando e storpiando l’ode manzoniana, ei provò tutto, ma noi ci stiamo ancora a provare…
28 novembre 2001 – istituzione della c.d. Commissione Ministeriale Trevisanato per la predisposizione di un disegno di legge delega per la riforma organica della legge fallimentare;
27 febbraio 2004 – istituzione c.d. seconda Commissione Trevisanato che restituì uno schema di disegno di legge;
14 marzo 2005 – pubblicato il D.L. 35/2005 c.d. “Decreto competitività” convertito in L. 80/2005 che ha novellato la regolamentazione della revocatoria fallimentare, del concordato preventivo e introdotto gli accordi di ristrutturazione dei debiti e abrogato l’amministrazione controllata e conferito deleghe al Governo per una riforma della legge fallimentare;
9 gennaio 2006 – pubblicato il Decreto legislativo 5/2006 con cui si è attuata la “Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali” mediante la tecnica della novellazione;
12 settembre 2007 – pubblicato il D.L. 169/2007 mediante il quale si sono emanate disposizioni integrative e correttive alla legge fallimentare nonché al Decreto legislativo 5/2006;
31 maggio 2010 – pubblicato il D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica apportando ulteriori integrazioni alla normativa concorsuale;
27 gennaio 2012 – pubblicata la L. 3/2012 mediante la quale si è introdotta la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento destinata agli imprenditori non assoggettabili alle norme in tema di procedure concorsuali e ai debitori civili in generale, poi soggetta a ulteriore modifica ad opera del D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012;
28 gennaio 2015 – Commissione di esperti incaricata di valutare il riordino delle procedure concorsuali;
25 novembre 2015 – prima bozza di schema di disegno di legge delega per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza;
10 febbraio 2016 – approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di disegno di legge delega;
11 ottobre 2017 – approvazione da parte del Parlamento della Legge Delega 155/2017 per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza;
12 gennaio 2019 – approvazione del Decreto Legislativo 14/2019 di attuazione della legge delega: Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza;
8 marzo 2019 – Legge n. 20 recante delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive al CCI;
5 giugno 2020 – conversione in L. 40 del D.L. 23/2020 contenente proroga dell’entrata in vigore del CCI al 1° settembre 2021;
26 ottobre 2020 – Decreto legislativo 147/2020 recante disposizioni integrative e correttive al CCI.
Insomma, dobbiamo provare.
Difatti, con decreto ministeriale del 22 aprile 2021 il Ministro della Giustizia ha nominato una Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi sul “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”. Tale iniziativa trae origine sia dalla delega al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi promananti la riforma entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di attuazione della riforma sia dalla necessità di dare completa attuazione, anche mediante integrazioni delle disposizioni del Codice della Crisi, alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 29 giugno 2019 n. 2019/1023/UE riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la Direttiva 2017/1132/UE (c.d. Direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).
La fondamentale motivazione particolarmente condivisibile (per quanto non si registri unanimità) è determinata dai rilievi di criticità di non poco conto che potrebbero derivare dalla applicazione di talune norme del Codice in relazione, anche, al mutato contesto economico di riferimento viepiù a seguito della profonda crisi economica determinata dai devastanti effetti determinati dall’emergenza Covid-19. Invero, alla luce dell’emergenza sanitaria in atto, il Decreto Ministeriale sottolinea l’opportunità di modificare talune norme del CCI alla luce dell’emergenza sanitaria e comunque di emanare ulteriori disposizioni integrative e correttive.
Per gli effetti, il Ministro della Giustizia ha nominato una Commissione di esperti che provveda:
- alla valutazione dell’opportunità di differire l’entrata in vigore di talune norme contenute nel CCI;
- alla formulazione di proposte concernenti l’integrazione del CCI in attuazione della Direttiva 2019/1023/UE;
- alla formulazione di proposte di modifica, anche temporanea, di talune norme del CCI in relazione all’emergenza sanitaria in atto.
La predisposizione delle proposte della Commissione, che si avvarrà anche di un Comitato Scientifico, dovrà essere ultimata entro il 10 giugno 2021.
È opportuno ricordare che ai sensi dell’articolo 34 della Direttiva 2019/1023/UE predetta gli Stati membri devono adottare entro il 17 luglio 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla medesima Direttiva, ferma la possibilità concessa agli Stati che dovessero incontrare particolari difficoltà nell’attuazione, di richiedere una proroga di massimo un anno del periodo di attuazione, previa notifica entro il 17 gennaio 2021 della necessità di avvalersi di tale opzione. Orbene, l’Italia ha già chiesto nel termine indicato alla Commissione Europea il differimento di un anno del termine, che dunque spirerà il 17 luglio 2022.
Sulle valutazioni relative all’opportunità di un rinvio dell’entrata in vigore del CCI, oltre che per via dell’armonizzazione necessaria di esso alla Direttiva, rileva non poco anche il quadro complessivo allarmante delineato dal Rapporto sulla competitività dei settori produttivi 2021 predisposto dall’ISTAT lo scorso 7 aprile 2021 (www.istat.it). Tale Rapporto registra che sul piano macroeconomico i dati internazionali relativi al 2020 restituiscono che, ad eccezione della Cina che nel secondo semestre ha recuperato appieno i livelli di attività precedenti la pandemia, le principali economie mondiali hanno registrato una profonda fase recessiva (più grave nei Paesi europei che negli Stati Uniti).
Lo scenario che ivi si prospetta per il 2021 vede prospettive di ripresa piuttosto limitate in Italia, laddove oltre un terzo di piccole e piccolissima dimensione con 3-9 addetti risulta a forte rischio. Riferisce l’Istat, invero, che una “mappa della solidità” delle imprese restituisce l’evidenza che circa il 45% di esse è strutturalmente a rischio e viepiù che l’insolvenza di molte imprese a venire nei prossimi mesi comporterà una incidenza del rischio di esposizione del sistema bancario sul segmento non finanziario, implicando possibili tensioni sia sui bilanci delle banche sia sui rapporti banca-imprese.
Bene, dopo più di un anno di segnalazioni e dibattiti, non solo da parte della dottrina, inerenti alla necessità o di rivalutare l’impianto del CII o quanto meno di predisporre un diritto della crisi d’impresa emergenziale, tra una proroga e un’altra, un correttivo ripescato dai cassetti, misure di sostegno articolate ma temporanee, finalmente il cantiere viene riaperto ufficialmente mediante l’istituzione di una Commissione di esperti.
Non resta che attendere la metà di giugno per apprendere la sorte del cantiere del diritto concorsuale con una eventuale ulteriore proposta di proroga dell’entrata in vigore del CCI, l’esame delle previsioni di adeguamento di esso e di integrazione e armonizzazione del medesimo con la Direttiva UE, della valutazione circa l’opportunità di operare la introduzione in esso – o con normativa parallela, chissà – di misure temporanee a copertura dell’eccezionale stagione di crisi economica determinata dalla pandemia.