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La joint venture

Joint venture
Joint venture

La joint venture
 

La Joint Venture è una collaborazione temporanea tra due o più imprese, costituita al fine di perseguire e sviluppare un progetto comune. Alla base di una joint venture vi sono delle concrete valutazioni di opportunità che mirano ad ottenere una suddivisione dei rischi e dei costi e l’abbattimento delle tempistiche di realizzazione dell’opera. La sua costituzione può avvenire mediante due strumenti giuridici: il contratto o la società. Per quanto riguarda il contratto, esso si può riassumere nell’accordo tra le parti che predispone la linea comune, la messa in campo del know how, la divisione degli utili e tutte le questioni meritevoli di attenzione individuate delle parti contraenti. Questo strumento permette di evitare di costituire una nuova società comportando, quindi, un notevole risparmio di costi e di procedure burocratiche. La durata del contratto varia di volta in volta ed è determinata dalle reali tempistiche del progetto da realizzare. Pertanto, generalmente, il contratto termina quando lo scopo perseguito cessa o viene raggiunto. Inoltre, nella struttura contrattuale, è prassi nominare un Comitato Direttivo, con dei rappresentanti previsti per ciascuna parte, per la gestione del progetto comune e per la nomina di un Project Manager dedicato alla sua esecuzione. Il contenuto del contratto attiene, di norma, al suo scopo, al Comitato di gestione, alla sua durata, alla possibilità di recesso, alle quote di partecipazione, all’utilizzo del marchio comune e all’obbligo alla riservatezza. Una doverosa precisazione da fare riguarda, poi, la differenza tra il contratto di joint venture stesso ed il contratto di associazione in partecipazione. Infatti, mentre nel primo caso tutte le parti partecipano alla realizzazione del progetto, nel secondo l’attività delle parti si limita al conferimento e non anche alla partecipazione della gestione.

La joint venture societaria, al contrario, comporta la costituzione di un nuovo soggetto giuridico autonomo, controllato congiuntamente dalle società c.d. “madri”. Alla base di questo specifico accordo c’è il c.d. “joint venture agreement” che avvia la fase di negoziazione. È in questo momento che vengono identificati gli obblighi ed i diritti di ciascuna parte. Di norma, si procede con un contratto principale (c.d. “main agreement”), che definisce gli aspetti generali dell’organismo societario, ed una serie di contratti “operativi” (c.d. “ancillary agreements”) che hanno lo scopo di inquadrare con maggiore precisione e chiarezza l’operatività stessa dell’accordo.

Dopo questa prima e, certamente, non esaustiva riflessione sui tratti generali dell’istituto, appare opportuno accennare alla normativa europea che lo regola e lo disciplina. I mezzi messi a disposizione degli imprenditori per cooperare, infatti, sono vari e predisposti sia a livello interno (si vedano le A.T.I.) sia a livello internazionale. Se è vero che a livello nazionale le norme di riferimento sono, principalmente, quelle che riposano nella tutela della concorrenza, a livello europeo ha senz’altro rilievo il “Regolamento Comunitario sulle concentrazioni” (Reg. n. 139/2004). Il Regolamento ha riformulato e sostituito il precedente Reg. CEE n. 4064/1989. Le modifiche apportate hanno avuto l’obiettivo di rafforzare maggiormente il mercato aperto e la libera concorrenza pur conservando la volontà di non ingenerare, attraverso gli strumenti di concentrazione, alterazioni, anche temporanee, in alcuni Paesi dell’Unione. Le ultime considerazioni si rivolgono, poi, ai metodi di risoluzione delle situazioni di stallo, le c.d. “deadlock” che, se non risolte, potrebbero portare alla cessazione stessa dell’accordo. Nello specifico, gli strumenti che appare utile ricordare sono due: il cooling-off ed il move-up. Il primo prevede che l’atto decisionale venga rimandato ad una successiva riunione del board direttivo, mentre gli altri soggetti coinvolti prendono l’impegno di cercare soluzioni. Il secondo consiste nell’attesa di un lasso di tempo ragionevole per poi far sciogliere, dagli amministratori delegati, le questioni sollevate.

Peraltro, la joint venture può essere risolta anche prima del termine fissato in fase negoziale come, ad esempio, nel caso in cui una delle parti azioniste cambi idea o nel caso in cui vi sia inadempimento. In alternativa, firmato il main agreement ed i vari ed eventuali operation agreements, ci si avvia alla fase di closing ed il contratto può considerarsi concluso.