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Art. 2662

Trascrizione di acquisti a causa di morte in luogo di altri chiamati

Qualora l’acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia [Codice civile 519] o alla morte di uno dei chiamati [Codice civile 467, 479], chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinunzia, facendone menzione nella nota [Codice civile 2660].

Se invece l’acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno dei chiamati di succedere [Codice civile 70, 462, 463], non è necessario esibire un documento che giustifichi la ragione stessa, ma il richiedente risponde dei danni, quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verità.

Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia constatata dopo la trascrizione dell’acquisto a causa di morte, essa si annota [Codice civile 2655] in margine alla trascrizione stessa, purché risulti da regolare documento.

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