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Art. 47

Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni distaccate 

1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di cui all’articolo 13, il deposito del ricorso è effettuato presso la segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui all’articolo 14, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata.

2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell’atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si applica l’articolo 15, commi 8 e 9.

Bibliografia. A. Carella, Il riparto tra sede centrale e distaccata, in F. Caringella – M. Giustiniani, Manuale del processo amministrativo, Dike, Roma, 2017, A. Police, Processo Amministrativo, Ipsoa, Assago, 2013; M.A. Sandulli, Il nuovo processo amministrativo, Giuffre’, Milano, 2013; A. Liberati, Il processo innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali, Cedam, Padova, 2006; M.P. Chiti, L’introduzione del giudizio, in A. Sandulli (a cura di), Diritto Processuale Amministrativo, in S. Cassese (diretto da), Corso di Diritto Amministrativo, Giuffrè, Milano, 2013; 

 

Sommario. 1. Il riparto tra sede centrale e distaccata. 2. Il procedimento di rilievo del vizio. 

 

1. Il riparto tra sede centrale e distaccata 

Nel sancire che l’organizzazione per sezioni non implica questioni di competenza (cfr. articolo 47, comma 1, CPA), la norma in commento conferma che il riparto tra sezioni è un fatto organizzatorio, a meno che non emerga una questione di competenza funzionale. Al riguardo, in un contenzioso su procedure di affidamento dei contratti pubblici, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (Sez. giurisd., 05 gennaio 2012, n.54) si è espresso nei termini che seguono: "può convenirsi sulla deduzione che, nel contenzioso concernente procedure di affidamento di contratti pubblici, il riparto tra sede principale del T.A.R. e sezione staccata dia luogo a questione di competenza, atteso l’inciso, contenuto nell’articolo 47 del codice del processo amministrativo, che fa salvi i casi di cui all’articolo 14 del codice medesimo, il quale ultimo, al terzo comma, richiama i giudizi soggetti al rito abbreviato di cui all’articolo 119 del codice del processo amministrativo”. 

Riflesso di tale irrilevanza ai fini della competenza è che l’eventuale indicazione, nel ricorso, della sede errata non determina un vizio del ricorso, bensì esclusivamente la necessità che il giudice ordini la rinnovazione della notificazione per consentire alle parti la costituzione nella sede in cui l’atto è stato effettivamente depositato. Si noti però che tali considerazioni non possono valere per i rapporti tra la sezione autonoma di Bolzano e il Tar Trentino Alto Adige, posto che, in questo caso, anche se il nome può trarre in inganno, si tratta di due distinti tribunali amministrativi.

Come si è già visto nel commento sub articolo 40, diverso dalla mancata indicazione della sezione, staccata o centrale, del Tar adito, è il caso di ricorso introduttivo indirizzato alla sede centrale ma depositato presso la sede distaccata, e viceversa: in tal caso, infatti, il ricorso è inammissibile perché priva le controparti della possibilità di tutelarsi tempestivamente e adeguatamente contro l’iniziativa giudiziaria (Cons. St., Sez. V, 20 maggio 2002, n. 2722).

 

2. Il procedimento di rilievo del vizio

Il rilievo del vizio è soggetto a una preclusione di tipo soggettivo, nel senso che deve trattarsi di una parte diversa dal ricorrente (a differenza di quanto avviene per l’eccezione di competenza) e a una di tipo temporale, dato che l’eccezione deve essere sollevata nel primo atto difensivo o comunque non oltre il sessantesimo giorno dal perfezionamento della notifica del ricorso (articolo 46, comma 1, CPA). 

Sull’eccezione proposta possono essere sentite in camera di consiglio le parti che ne facciano richiesta, e il presidente del Tribunale provvede con ordinanza motivata non impugnabile. 

I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza che regola la competenza. La domanda cautelare originariamente proposta alla sede incompetente può essere riproposta al giudice dichiarato competente. 

 

Il punto di vista dell’Autore

L’eccezione di incompetenza della sede distaccata rappresenta un caso isolato che si sottrae al regime dei termini di costituzione, che hanno natura ordinatoria. In questo caso, infatti, il termine per sollevare l’eccezione è perentorio, a differenza di quanto avviene per il termine di costituzione. Ne deriva che, ove la parte intimata intenda eccepire l’incompetenza della sede distaccata, dovrà costituirsi entro il termine di cui all’articolo 46, comma 1, CPA.