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Art. 48

Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario

1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti.

2. Le pronunce sull’istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell’atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente può comunque riproporre l’istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale. 

3. Qualora l’opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.

Bibliografia. Aldo Travi, Lezioni di Giustizia Amministrativa, G. Giappichelli Editore, 2016, Francesco Caringella e Marco Giustiniani, Manuale del processo amministrativo, Dike giuridica editrice, 2 ed. 2017, Roberto Garofoli-Giulia Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, Nel diritto editore, 2017, Quinto P. Il codice e la giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario 31 agosto 2010, in www.giustizia-amministrativa.it; Aristide Police, Processo amministrativo, Itinera guide Giuridiche, Ipsoa, Barbara Fenni Il ricorso straordinario al capo dello Stato e la sua progressiva giurisdizionalizzazione, in www.ildirittoamministrativo.it 

 

Sommario. 1. La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale: profili generali. 2. Natura giuridica del ricorso straordinario. 3. Ricorso straordinario e giudizi ex articolo 119 CPA 4. Trasposizione del ricorso straordinario (articolo 48 CPA e articolo 10 D.P.R.  24 novembre 1971, n. 1199) e compatibilità con la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e la CEDU.

 

1.  La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale: profili generali

Il Titolo I, Capo I, Sezione I, Libro Secondo del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 all’articolo 48 CPA disciplina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.

Più nello specifico la norma consente alla parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario a norma degli articoli 8 e seguenti del D.P.R., 24 novembre 1971, n. 1199 di proporre opposizione e, conseguentemente, di chiedere la prosecuzione del giudizio, nei termini e secondo le formalità ivi previste, dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente. 

L’articolo 48 CPA si pone in termini di continuità con le disposizioni contenute nel D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rubricato “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”. Il riferimento, in particolare, è all’articolo 10 del testo normativo citato a tenore del quale: “I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all’organo che ha emanato l’atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all’organo che ha emanato l’atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l’istruzione dell’affare.

Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l’impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo”. 

Caratteristiche dell’istituto:

A) Soggetti legittimati a proporre opposizione: Il legislatore del 2010, ha sostituito, il termine “controinteressati” previsti dall’articolo 10 D.P.R. 1199/1971 con la locuzione “parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario”. Il che implica l’ampliamento dell’area dei soggetti legittimati. non più limitata ai soli controinteressati. 

Possono, pertanto, considerarsi soggetti legittimati le Pubbliche Amministrazioni.  Quanto alle Amministrazioni non statali la facoltà in esame è stata introdotta nel 1982 per effetto dell’intervento della Consulta. La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza 29.07.1982, n. 148, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 10 D.P.R. 2199/1971 “nella parte in cui, ai fini della facoltà di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l’ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l’atto impugnato con ricorso straordinario”

La giurisprudenza, altresì, prendendo spunto dall’intervento della Consulta, ha riconosciuto la legittimazione a chiedere la trasposizione del ricorso anche in capo alle Autorità Amministrative Indipendenti (Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 29 gennaio 2009, n. 895). 

Per le Amministrazioni statali, in dottrina si opina per il riconoscimento della legittimazione a richiedere la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. (Caringella/Giustiniani). 

A fondamento dell’assunto si valorizza il dato letterale dell’articolo 48 CPA, in uno all’eliminazione ad opera dell’articolo 69 della Legge 69/2009 del potere governativo di disattendere il parere reso dal Consiglio di Stato, oggi vincolante (art 12 DPR 11799/1971).

Quanto ai cointeressati la tesi prevalente è di segno negativo in considerazione del fatto che il cointeressato, versando in posizione identica a quella del ricorrente, non è vincolato dalla scelta di quest’ultimo potendo esso stesso avvalersi del rimedio giurisdizionale. (Police Aristide).

La giurisprudenza che si è occupata del tema si è espressa in termini negativi ponendo l’attenzione sulla necessità di evitare l’elusione dei termini decadenziali previsti per l’impugnativa del provvedimento asseritamente lesivo (cfr. TAR Calabria Catanzaro, sez. I, ordinanza n. 183 del 2018).

Quanto, infine, ai controinteressati pretermessi, nel silenzio del legislatore, come acutamente rilevato in dottrina, non si rinvengono preclusioni in ragione del dato letterale dell’articolo 48, 1 comma, CPA (Caringella/ Giustiniani, id. Police Aristide).  

A fondamento dell’assunto si richiama la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 9/2006) che ha precisato quanto segue: “la regola dell’alternatività opera solo nei confronti dei controinteressati che hanno ricevuto la notifica del gravame e nulla hanno ritenuto di opporre alla loro evocazione in sede straordinaria”.

B) Dal punto di vista procedurale la trasposizione del ricorso straordinario si svolge in più fasi: in primo luogo il resistente al ricorso straordinario notifica al ricorrente l’atto di opposizione; in secondo luogo, il ricorrente, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento dell’atto di opposizione, deve costituirsi  presso il TAR con il deposito del ricorso dandone avviso mediante notificazione alle altre parti. 

Sul punto per la giurisprudenza il termine di sessanta giorni, previsto dall’articolo 48, comma 1, CPA va correttamente interpretato nel senso di coinvolgere temporalmente gli adempimenti relativi sia al deposito, presso la segreteria del TAR, dell’atto di costituzione in giudizio, sia alla notifica dell’avviso di costituzione. (TAR Campania, Napoli, sez. III, sentenza 18 marzo 2014, n. 1570) 

Id. TAR Campania sez. I, 30 dicembre 2015, n. 5982 per cui: “ai sensi dell’articolo 48 Cod. proc. amm. La corretta trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale avviene con la notifica e il deposito nella segreteria del Tribunale entro sessanta giorni dall’atto di costituzione in giudizio che riproduca nella sua interezza il gravame originariamente proposto in via amministrativa, il cui contenuto, peraltro, non può per qualsivoglia ragione essere modificato né ampliato con rilievi ulteriori e diversi rispetto a quelli originariamente enunciati nell’atto originario”.  

C). Il comma 2 dell’articolo 48, CPA regolamenta l’efficacia delle pronunce sull’istanza cautelare resa in sede straordinaria. Le stesse perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell’atto di costituzione in giudizio prevista dal 1 comma. Il ricorrente interessato dovrà ripresentare l’istanza cautelare dinanzi al TAR. 

Tale disposizione, come meglio si dirà nel prosieguo, in considerazione della previsione dell’esperibilità della tutela cautelare in sede di ricorso straordinario, è stata valorizzata ai fini dell’avvicinamento del ricorso straordinario all’impugnativa giurisdizionale. 

D). Il 3 comma dell’articolo 48 CPA infine, prevede che la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione comporti la prosecuzione automatica del ricorso straordinario, attraverso la restituzione d’ufficio del fascicolo. 

Il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6 maggio 2013, n. 9 ha chiarito che “il comma 3 dell’articolo 48, CPA laddove prevede che il tribunale amministrativo regionale che dichiari l’inammissibilità dell’opposizione deve disporre la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria dà luogo ad una speciale forma di traslatio iudicii che, anche sul versante terminologico, mostra di considerare il ricorso straordinario come la continuazione del medesimo giudizio incardinato con il ricorso al giudice amministrativo”  

 

2. Natura giuridica del ricorso straordinario

In passato il rimedio giustiziale in esame aveva originato un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza in ordine all’effettiva natura giuridica dello stesso.  Sul dibattito ha inciso profondamente il legislatore degli ultimi anni con interventi tali da far propendere, secondo l’impostazione prevalente, per la natura giurisdizionale ovvero quasi-giurisdizionale del rimedio.

Il riferimento è, in primo luogo, alle modifiche apportare al D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

Il legislatore del 2009, più nello specifico, ha introdotto le seguenti novità:

1)  Riscrittura dell’articolo 13 del D.P.R. 1199/1971, rubricato “Parere su ricorso straordinario”. Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, è legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale. Così articolo 13, comma 1, secondo capoverso,: “ Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l’espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati”. 

La norma va letta in combinato disposto con l’articolo 23 L. 11 marzo 1953, n. 87. Tale articolo, ai fini del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, esige che la questione di legittimità venga sollevata, a pena di inammissibilità, da un’autorità giurisdizionale nell’ambito di un giudizio. 

2) Riscrittura dell’articolo 14 del D.P.R. 1199/1971 rubricato” Decisione del ricorso straordinario”. L’articolo 69 della legge 18 giugno 2009 n. 69, nel modificare il primo comma e abrogare il secondo comma della norma in esame, ha reso vincolante il parere del Consiglio di Stato rispetto alla proposta del Ministero competente. Così l’articolo 14, 1 comma, del D.P.R. 1199/19712: “la decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero competente, conforme al parere del Consiglio di Stato”. 

Sul punto vale quanto affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nell’ordinanza 14 luglio 2015, n. 7: “… il decreto presidenziale che recepisce il parere, pur non essendo, in ragione della natura dell’organo e della forma dell’atto, un atto formalmente e soggettivamente giurisdizionale, è estrinsecazione sostanziale di funzione giurisdizionale, che culmina in una decisione caratterizzata dal crisma dell’intangibilità, propria del giudicato, all’esito di una procedura in unico grado incardinata sulla base del consenso delle parti”.

Quanto al Codice del processo le norme rilevanti sono:

A) L’articolo7, comma 8, CPA “il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa” 

B) L’articolo 48 CPA in esame  nella parte in cui disciplina la prosecuzione del giudizio dinanzi al TAR a seguito dell’opposizione e prevede l’inefficacia delle pronunce  cautelari rese in sede straordinaria (articolo 48, commi 1 e 2, CPA).

C) L’articolo 112, comma 2, lett. b), CPA nella parte in cui consente la proposizione del giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione “delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo”.

Il tutto secondo la tesi, fatta dalla sopra richiamata statuizione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 6 maggio 2013, n. 9) in base alla quale “la decisione sul ricorso straordinario, resa in base al parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, pur non essendo formalmente giurisdizionale, è suscettibile di tutela mediante il giudizio di ottemperanza art 112, comma2, lett. b) CPA

Ulteriori argomenti a sostegno della tesi in esame si traggono:

-dalla garanzia del contraddittorio assicurata dall’art 9 D.P.R 1199/1971 nel prevedere a carico del ricorrente “l’obbligo di notificare il ricorso nei modi e con le forme prescritte per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati” ai quali viene assegnato un termine “per presentare al Ministero che istruisce l’affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale”  

 -dal principio dell’alternatività dello strumento in esame rispetto alla tutela giurisdizionale esperibile dinanzi al giudice amministrativo (articolo 8, comma 2, D.P.R. 1199/1971: “quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato”). 

Concludendo sul punto meritano di essere richiamate alcune recenti posizioni che, pur valorizzando l’avvicinamento del ricorso straordinario al ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo ad opera del legislatore degli ultimi anni, , tendono  a rimarcare la non sovrapponibilità della funzione giustiziale del ricorso straordinario con la giurisdizione.

Così il Consiglio di Stato che, nel riconoscimento della ’giurisdizionalizzazione’ del rimedio in esame, ne afferma la non totale equiparabilità ai rimedi giurisdizionali, evidenziando “la specificità (e la sommarietà) della procedura originata dal ricorso straordinario, a confronto con quella disciplinata dal codice del processo amministrativo secondo i canoni più rigorosi del giusto processo” (Cons. Stato, sez. III, 4 agosto 2011, n. 4666) ed affermando che “il procedimento di giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario conduce a qualificare il rimedio come tendenzialmente giurisdizionale nella sostanza, ma formalmente amministrativo” e dunque “l’equiparazione alla giurisdizione” non “può dirsi piena”. In particolare poi, “il modello di istruttoria previsto dal d.P.R. 1199/1971, basato sull’affidamento dell’indagine e dell’acquisizione degli atti rilevanti alle strutture ministeriali, senza contraddittorio orale con le parti, e con esclusione di strumenti come la consulenza tecnica d’ufficio che invece sono entrati nel processo amministrativo, risulta lontano dal modulo processuale. Il contraddittorio previsto dall’attuale disciplina è di tipo scritto, difettando una disciplina di pubblicità del dibattimento” (Cons. Stato, Sez. I, 7 maggio 2012, n. 2131). 

Ancora: il Consiglio di Stato, Ad. generale,  parere reso in data 5 dicembre 2019, n. 3071:il processo di “giurisdizionalizzazione”, avviato dalla legge n. 69/2009, deve essere più correttamente inteso come un mero percorso di tendenziale avvicinamento del ricorso straordinario al ricorso giurisdizionale essenzialmente sotto il profilo delle garanzie del procedimento, senza che si possa affermare alcuna identità o equiparazione tra l’uno e l’altro, dovendosi al contrario ribadire la specificità e la peculiarità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, governato autonomamente da una compiuta disciplina normativa, come anche recentemente rilevato dalla Corte Costituzionale con sentenza 2 aprile 2014, n. 73, ove è stata ribadita la diversa disciplina tra il rimedio giurisdizionale ed il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, infine,  nel  prendere posizione sulla natura giuridica del ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia e sulla assimilabilità dello stesso all’omologo istituto del Ricorso straordinario al Capo dello Stato,  afferma che “il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia non può essere assimilato ad un ricorso giurisdizionale ed esso è sempre stato e rimane un rimedio amministrativo giustiziale a carattere impugnatorio e a struttura contenziosa”. (C.g.a. sez. cons. 28 febbraio 2020, n. 61).

 

3. Ricorso straordinario e giudizi ex articolo 119 CPA 

Il Codice all’articolo 119 CPA disciplina il rito abbreviato comune a determinate materie. Per quanto di interesse in questa sede, il comma 2 dell’articolo 119 CPA dispone che “tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati, salvo, nei giudizi di primo grado quelli per la nota fazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti nonché quelli di cui all’articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo”.  

Atteso il disposto normativo di cui sopra, per le materie sottoposte al rito abbreviato, ci si è interrogati in ordine all’applicabilità rispetto ai termini previsti per l’opposizione al rimedio straordinario della regola del dimezzamento dei termini previsti dal secondo comma dell’articolo 119 CPA  

La questione impone di verificare se il termine per il deposito dell’atto con cui l’interessato insiste nel proprio ricorso, a seguito dell’opposizione sia qualificabile o meno come termine processuale e, in caso di risposta affermativa,se lo stesso rientri  o meno tra i termini riguardanti la proposizione del ricorso, in quanto tali sottratti alla regola del dimezzamento dei termini (Roberto Garofoli). 

Un primo orientamento esclude che il termine di deposito di cui all’articolo 10 D.P.R 1199/1971 subisca un dimezzamento per le controversie concernenti le materie di cui all’articolo 119 CPA A fondamento dell’assunto si valorizza l’inversione degli adempimenti richiesti dall’articolo 48 CPA rispetto alla normale modalità di proposizione del ricorso giurisdizionale. 

Nel giudizio amministrativo, infatti, la notifica del ricorso precede il deposito dello stesso presso la segreteria del TAR competente. Nella trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, invece, il deposito dell’atto precede la notifica dell’avviso del deposito. 

Pertanto, secondo l’orientamento in esame il deposito dell’atto di costituzione è il primo atto della sequenza procedimentale e come tale, ai sensi dell’articolo 119 CPA deve essere equiparato alla notifica del ricorso; per esso pertanto vale il termine ordinario di sessanta giorni. 

Qualsiasi altra e diversa interpretazione violerebbe il diritto alla difesa di cui all’articolo 24 cost. (Cons. St., sez. VI, 167 febbraio 2009, n. 902, id. TAR Veneto sez. I, 2 febbraio 2009, n. 236, TAR Abruzzo, sez. I, 23 novembre 2010, n. 808). 

Secondo un diverso e contrapposto orientamento occorre distinguere il termine per la notifica dell’atto con cui si chiede la trasposizione da quello previsto per il deposito dell’atto di costituzione presso la segreteria del Tar. 

La notifica dell’atto con cui si chiede la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale ha la funzione di radicare la controversia dinanzi al giudice. 

Lo stesso, pertanto, rientra nella categoria dei termini per la “proposizione” del ricorso ed, in quanto tale, è sottratto alla regola del dimezzamento dei termini. 

Per quanto concerne, invece, il termine per il deposito dell’atto ad esso deve ritenersi applicabile la regola del dimezzamento dei termini. A fondamento dell’assunto si valorizza la natura processuale del termine di deposito, in uno alla   non riconducibilità dello stesso  nella nozione di “attività di proposizione del ricorso”. (Cons. St. sez. V, 23 giugno 2008, n. 3104, Tar Sicilia, Catania, sez. I, 3 maggio 2011, n. 1091).

 

4. Trasposizione del ricorso straordinario (articolo 48 CPA e articolo 10 D.P.R.  24 novembre 1971, n. 1199) e compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e la CEDU

L’istituto dell’opposizione di cui agli articoli 48 CPA e 10 D.P.R. n. 1199/1971 ha formato oggetto di esame alla luce della normativa europea ed internazionale posta a tutela dei diritti fondamentali della persona. 

Il riferimento in particolare è all’articolo 47, secondo paragrafo, rubricato “diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale” della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (7 dicembre 2000) ove si prescrive che “ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare” 

Rileva, altresì, l’articolo 54 rubricato “divieto dell’abuso del diritto” Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un’attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tal idiritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta”.  

Rileva, infine, l’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in sigla CEDU, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1050) nella parte in cui prevede che “ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”

In considerazione delle norme richiamate si è formato un contrasto all’interno della giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, sede consultiva, sez. II, 16 settembre 2015, n. 2609 (affare n. 1023/2015) ha rimesso alla Corte di Giustizia la questione relativa alla compatibilità della normativa sulla trasposizione del ricorso straordinario con le norme fondamentali sopra richiamate. 

Ad avviso della sezione rimettente  “il principio pienamente accolto sia nel diritto comunitario che in quello costituzionale nazionale, secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, non consente che l’individuazione dell’ufficio giudiziario avente giurisdizione e competenza ad esaminare una determinata controversia possa avvenire per effetto soltanto della scelta di una parte, e a maggior ragione per un mero calcolo di convenienza o di tattica processuale di una di esse”; pena, in caso contrario, la violazione dei principi fondamentali del giusto ed equo processo e del divieto dell’abuso del diritto. 

In contrasto con il parere richiamato si pone altra statuizione del Consiglio di Stato:  sez. I, 17 dicembre 2015, n. 1769 secondo il quale  la normativa sull’opposizione non contrasta  con l’art 47, secondo paragrafo, della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea tenendo presente che l’istituto dell’opposizione rappresenta lo strumento di ciascuna parte  per adire il giudice precostituito per legge, in quanto il ricorso straordinario, rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone una concorde volontà di tutte le parti all’utilizzo di tale rimedio”  

A fondamento dell’assunto il Consiglio di Stato valorizza l’alternatività del ricorso straordinario rispetto al ricorso giurisdizionale, in uno alle prese di posizioni delle Corti internazionali ed interne.
Così la Corte Edu ha escluso che il procedimento per ricorso straordinario ricada nell’ambito applicativo dell’articolo 6 CEDU (sentenze casi Nardella, 28 settembre 1999, Naselli Rocca 31 maggio 2005). 

La Corte di Strasburgo, infine, con la sentenza del 2 aprile 2013, Tarantino e altri contro Italia, (successiva alla riforma del 2009) ribadisce che “la parte ricorrente, presentando un appello speciale al Presidente della Repubblica nel 2007, non ha avviato un procedimento contenzioso del tipo descritto dall’articolo 6 della Convenzione che, pertanto, la disposizione non è applicabile”.

Sulla questione pregiudiziale sollevata dalla sezione consultiva sopra richiamata la Corte di Giustizia ha omesso di prendere posizione riconoscendo la propria manifesta incompetenza a conoscere della questione sulla base dell’articolo 53, paragrafo 2 del regolamento di procedura

Merita, infine, di essere richiamato anche quanto affermato dalla Consulta, nel rigettare le questioni di legittimità dinanzi ad essa sollevate. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 73 del 2 aprile 2014 ha ritenuto che per effetto delle modifiche legislative degli ultimi anni il ricorso straordinario “ha perduto la propria connotazione puramente amministrativa e ha assunto la qualità di rimedio giustiziale amministrativo con caratteristiche strutturali e funzionali in parte assimilabili a quelle tipiche del processo amministrativo”.

Lo stato dell’arte è quello appena descritto. Si tratterà di vedere quali saranno le ulteriori prese di posizione della giurisprudenza e se ci saranno altri e diversi interventi legislativi.

 

Il punto di vista dell’Autore

La norma in esame dimostra come il legislatore degli ultimi anni, per quanto d’interesse, abbia voluto raccordare le norme contenute nel D.P.R 1199/1971 con il Codice del processo. L’importanza dell’articolo 48 CPA può essere compresa attraverso la lettura di una recente sentenza del Consiglio di Stato. 

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la decisione del 20 agosto 2019, n. 5771, nell’affrontare il tema della trasposizione del ricorso straordinario proposto avverso il decreto ex art 43 del d.p.r. n. 327 del 2001 disposto da Rete Ferroviaria Italiana spa per la costituzione di una servitù coattiva perpetua di elettrodo ferroviario, conclude per la tardività del deposito del ricorso straordinario in sede giurisdizionale. A fondamento della statuizione assunta, il Consiglio di Stato, nel richiamare i propri precedenti sul punto per le materie soggette a rito speciale (articolo 23 bis, commi 1, lett. b, L. 1034/1971, art 119 CPA), considera il deposito dell’atto di costituzione presso il TAR competente un atto successivo alla proposizione del ricorso e, quindi, soggetto alla dimidiazione dei termini prevista dalla legge.

La sentenza, altresì, è interessante anche per il richiamo al beneficio dell’errore scusabile (articolo 37 CPA). Il Consiglio di Stato, nel caso di specie, esclude l’operatività dell’articolo 37 CPA in considerazione dell’assenza di incertezza del quadro normativo di riferimento e della giurisprudenza pressoché costante sul punto.