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Art. 52

Termini e forme speciali di notificazione

1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.

2. Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile.

3. Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l’adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo.

5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.

Bibliografia. A. Liberati, Il Nuovo Diritto Processuale Amministrativo, IV volume, CEDAM, 2010; V. Lopilato – A. Quaranta, Il processo amministrativo. Commentario al Decreto Legislativo 104/2010, Giuffrè, 2011; A. Police, Processo Amministrativo, IPSOA, 2012.

 

Sommario. 1. La perentorietà dei termini assegnati dal giudice. 2. Il ricorso a forme speciali di notificazione. 3. Il computo dei termini processuali.

 

1. La perentorietà dei termini assegnati dal giudice

I termini assegnati dal giudice hanno natura perentoria. Ciò evidenzia il distacco tra la disciplina processuale amministrativa e quella civilistica dove, invece, i termini legali e giudiziali sono ordinatori “tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori” (articolo 152 c.p.c.).

 

2. Il ricorso a forme speciali di notificazione

L’articolo 52 CPA consente l’utilizzo di forme speciali di notificazione in quanto autorizza il presidente dell’organo giudicante a disporre la notificazione del ricorso e/o dei provvedimenti “anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”.

Secondo la disciplina processuale civilistica, il richiamo a forme speciali di notificazione si configura in presenza di “circostante particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità” (articolo 151 c.p.c.).

 

3. Il computo dei termini processuali

Gli ultimi tre comma dell’articolo 52 CPA, dispongono che “sia nei termini che si computano in avanti che nei termini che si computano a ritroso l’eventuale scadenza dell’adempimento in giorno festivo si posterga nel primo caso al primo giorno successivo non festivo e si anticipa, nel secondo, al giorno precedente non festivo” (V. Lopilato – A. Quaranta).

Il sabato è considerato giorno festivo “soltanto con riferimento ai termini che si computano in avanti”. Per i termini processuali a ritroso, infatti, continua a operare il tradizionale principio secondo cui il sabato è giorno feriale. Sul punto la giurisprudenza amministrativa rileva che “se un termine a ritroso scade di sabato, esso non va anticipato al venerdì così come se il termine a ritroso scade di domenica, va anticipato al sabato e non al venerdì” (Cons. St. del 25 luglio 2011, n. 4454; Cons. St. del 31.05.2011, n. 3252; TAR Napoli del 17.07.2018, n. 6425).

 

Il punto di vista dell’Autore

La scelta legislativa di attribuire valenza perentoria ai termini assegnati dal giudice può apparire eccessiva nella misura in cui le parti processuali, pur manifestando una congiunta volontà, non possono in alcun modo derogare all’osservanza di un preciso termine.