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Art. 53

Abbreviazione dei termini

1.Nei casi d’urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase. 

2.Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, è notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all’amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere dall’avvenuta notificazione del decreto.

Bibliografia. Aldo Travi, Lezioni di Giustizia Amministrativa, G. Giappichelli Editore, 2016, Francesco Caringella e Marco Giustiniani, Manuale del processo amministrativo, Dike giuridica editrice, 2 ed. 2017, Roberto Garofoli-Giulia Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, Nel diritto editore, 2017.

 

Sommario. 1. Abbreviazione dei termini: profili generali. 2. Ambito di applicazione: casistica giurisprudenziale.  

 

1. Abbreviazione dei termini: profili generali

Il titolo I, Capo I, Sezione II, Libro Secondo del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 è dedicato ai termini processuali e prevede, nell’ordine, i termini e le forme speciali per la notificazione, l’abbreviazione, il deposito tardivo di memorie, documenti e la sospensione dei termini. Il legislatore, pertanto, in omaggio agli obiettivi fissati dalla legge delega (articolo 44, L. 18.06.2009, n. 69) ha provveduto al riordino dei termini al fine di coniugare correttamente l’effettività della tutela delle posizioni soggettive asseritamente lese con la ragionevolezza dei tempi di durata del processo.

In particolare, con la disposizione in esame il Codice prevede la possibilità per il Presidente del Tribunale di disporre, nei casi d’urgenza e su istanza di parte, l’abbreviazione fino alla metà dei termini previsti per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. La norma, nel precisare al suo 1 comma che l’abbreviazione riguarda esclusivamente la fase interessata dalla richiesta, prevede, altresì, la riduzione proporzionale dei termini per le difese delle parti (deposito di memorie, documenti e repliche). 

A differenza di quanto accade per la fissazione di udienza a seguito di decreto presidenziale (comunicato alle parti a cura della cancelleria), nel caso in esame l’onere della notifica incombe sulla parte che ne ha fatto richiesta.

Con riferimento al profilo sopra citato il 2 comma prevede l’onere per la parte istante di notificare il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, all’amministrazione intimata ed ai controinteressati. 

Il legislatore si preoccupa, infine, di fissare la decorrenza del termine abbreviato (il termine abbreviato comincia a decorrere dall’avvenuta notificazione del decreto” inciso finale, comma 2, articolo 53 CPA). 

 

2. Ambito di applicazione: casistica giurisprudenziale

La norma in esame, come si evince dal dato letterale della stessa, prevede una serie di limiti all’utilizzabilità dell’istituto. Il Presidente del Tribunale, infatti, può autorizzare il dimezzamento dei termini a condizione che:

a) ricorrano esigenze d’urgenza. La parte interessata, infatti, dovrà porre a fondamento della propria istanza comprovate ed evidenti ragioni di urgenza tali da giustificare la riduzione dei termini previsti dal Codice per la fissazione delle udienze ovvero delle camere di consiglio. 

b) venga rispettato il limite massimo di abbreviazione.  Il Presidente può autorizzare l’abbreviazione fino alla metà dei termini previsti dal Codice per la fissazione di udienze o camere di consiglio.

L’ambito di maggior applicazione della norma, come evincibile dalla lettura della giurisprudenza che si è occupata del tema, è quello delle camere di consiglio delle domande cautelari. 

Sull’istanza cautelare si pronuncia il collegio. Il collegio provvede in camera di consiglio, decorsi almeno venti giorni dalla notifica dell’istanza e dieci dal suo deposito (articolo 55, co. 5, CPA);  il termine può essere ridotto ai sensi dell’articolo 53 CPA 

Si veda, in materia di procedure concorsuali, il TAR Lazio, che, nel pronunciarsi ai sensi dell’articolo 55, comma 10, CPA, ed in accoglimento dell’istanza di parte ricorrente, fissa la trattazione del merito del ricorso e dei motivi aggiunti l’udienza pubblica con dimezzamento dei termini processuali ex articolo 53 CPA (TAR Lazio, sez. I, ord. 16 dicembre 2018). 

Il TAR Veneto, sez. I, decreto del 23 dicembre 2018: “ritenuto che le obiettive ragioni d’urgenza di trattazione dell’istanza cautelare … giustifichino l’accoglimento dell’istanza di abbreviazione dei termini, onde consentire, essendo sussistenti le condizioni richieste dall’articolo 53 CPA, la trattazione dell’istanza cautelare da parte del Collegio alla camera di consiglio del…” accoglie l’istanza di abbreviazione dei termini (TAR Venezia, sez. I, decreto 23 ottobre 2018). 

Ancora il TAR Veneto in materia di controllo e monitoraggio delle discariche dei rifiuti, accoglie l’istanza di parte ricorrente e fissa la discussione dell’istanza cautelare abbreviando i termini a norma degli articoli 53 e 55, comma 5, CPA (TAR Venezia, sez. II, decreto del 04 gennaio 2018). 

Il TAR per la Sicilia, sez. staccata di Catania (sez. I), nel rigettare l’istanza di riduzione dei termini valorizza il presupposto dell’urgenza (“parte ricorrente  non ha adeguatamente dimostrato che la celebrazione della prossima udienza cautelare sia necessaria e comunque utile ai fini della possibile soddisfazione dell’interesse alla immediata definizione della fase cautelare, sostenendo genericamente lo spirare di un non individuato termine ultimo per il conseguimento del bene della vita cui la stessa aspira” , TAR Sicilia, sez. distaccata Catania, sez. I, decreto del 22 novembre 2019). 

 

Il punto di vista dell’Autore

La norma in esame dimostra come il legislatore, nel dare attuazione alla delega per il riordino della materia processuale (articolo 44 L. delega 18.6.2009, n. 69) abbia dettato una disciplina dei termini processuali volta a coniugare le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale con quelle connesse alla durata e ragionevolezza del processo.

 L’importanza della norma può essere letta attraverso due recenti interventi l’uno del TAR Sicilia e l’altro del TAR Lazio. 

Con il primo provvedimento il TAR Sicilia, nel giudizio articoli 31 e 117 CPA, accoglie l’istanza ex art 53 CPA proposta dal ricorrente, valorizzando le motivazioni d’urgenza collegate alla violazione dei termini di conclusione del procedimento (TAR Sicilia, sez. I, decreto del 14 febbraio 2018).

 Il secondo provvedimento è importante perché applica l’articolo 53 CPA in una controversia soggetta a rito speciale. In particolare il TAR Lazio, nel giudizio avente ad oggetto l’impugnativa del bando e degli atti di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, accoglie l’istanza cautelare e ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’articolo 53 CPA, e dispone l’abbreviazione dei termini – già dimidiati ex articolo 119, comma 2, CPA -  per la discussione del giudizio cautelare in camera di consiglio (TAR Lazio, sez. II, decreto del 12 dicembre 2019).