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Art. 71

Fissazione dell’udienza

 1. La fissazione dell’udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.

2. La parte può segnalare l’urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo.

3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l’udienza per la discussione del ricorso.

4. La pendenza del termine di cui all’articolo 15, comma 2, e la proposizione del regolamento di competenza non precludono la fissazione dell’udienza di discussione né la decisione del ricorso, anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine di cui all’articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l’istanza di regolamento di competenza notificata ai sensi dello stesso articolo 15, comma 2. In tal caso, il giudice può differire la decisione fino alla decisione del regolamento di competenza.

5. Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell’ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell’udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine è ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l’udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.

6. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza.

Bibliografia. Gallo, Commento all’articolo 71 CPA, AA.VV, il processo amministrativo – commento al Decreto Legislativo 104/2010 (a cura di Quaranta e Lopilato), Milano, 2011, 571; voce articolo 71, in Codice del processo amministrativo commentato, di Rossana De Nictolis, Vicenza, 2017, 1039.

 

Sommario. 1. La perdurante necessità dell’istanza di fissazione dell’udienza. 2. Quando non è necessaria. 3. L’istanza di prelievo. 4. L’istanza di prelievo e la Legge “Pinto”. 5. (Rinvio articolo 71 - bis) Possibile effetti dell’istanza di prelievo.

 

1. La perdurante necessità dell’istanza di fissazione dell’udienza

Sovente ci si chiede quale sia ancora oggi la ragione per cui un legislatore “moderno” abbia mantenuto nel CPA la necessità che la parte depositi l’istanza di fissazione dell’udienza. A tale questione fa da sfondo anche la presenza di diversi riti in cui tale necessità non c’è.

In fase cautelare, l’istanza di fissazione dell’udienza di merito è, di per se, finalizzata ad evitare che i contenziosi poi non trovino adeguata definizione nel merito. 

Ma, fuori dai casi sopra considerati, la necessità di depositare la citata istanza è sostanzialmente legata ancora una volta ad esigenze di economia processuale, finendo per estrinsecare il vero interesse della parte. 

Non è infatti infrequente che il deposito del ricorso segue, oltre alla necessità di rispettare i termini decadenziali per l’impugnazione, anche quello di formalizzare una “pressione” sulla controparte, al fine di addivenire ad una possibile definizione bonaria. In questo caso, la parte potrebbe avvalersi del lasso temporale previsto dalla norma (un anno) per esercitare e soddisfare questo genere di interesse, senza materialmente attivare lo strumento giudiziario.

L’istanza, una volta depositata, non è revocabile e, come visto, è condizione di procedibilità dell’istanza cautelare (articolo 55 CPA).

 

2. Quando non è necessaria

Come visto, il CPA prevede una serie di caso (rectius: riti) in cui l’istanza di fissazione di udienza non è necessaria, poiché l’udienza è fissata d’ufficio. 

Si tratta in sostanza di:

  • riti camerali di cui all’articolo 87 CPA;
  • rito appalti di cui all’articolo 120 c. 6 CPA;
  • rito elettorale di cui agli articoli 129, 130 e 131 CPA;
  • rito speciale di cui all’articolo 20 c. 8 del D.L. n. 185/2008.

 

3. L’istanza di prelievo 

Se l’istanza di fissazione dell’udienza costituisce una condizione di procedibilità e serve a rendere evidente l’interesse della parte alla decisione (di merito o cautelare che sia), l’istanza di prelievo serve a rappresentare un’urgenza. 

Sia assiste, pertanto, a tre possibili livelli:

L’istanza di prelievo è connessa, tra l’altro, alle disposizioni di cui all’articolo 8 c. 2 delle disp. att. CPA. In base al quale è possibile che il Presidente deroghi all’ordine cronologico di fissazione delle udienze, tenuto conto delle istanze di prelievo. 

Affinché ciò avvenga, tuttavia, è essenziale in primo luogo che l’istanza sia adeguatamente e opportunamente motivata e esprima una reale situazione di urgenza nella trattazione della causa. 

 

4. L’istanza di prelievo e la Legge “Pinto”

Oltre alla funzione descritta, nel tempo, l’istanza di prelievo è divenuta condizione di proponibilità del ricorso per la richiesta di indennizzo da irragionevole durata del processo (cd. Legge Pinto).

Nel quadro normativo attuale, la L. n. 208/2015, rafforzando quanto già previsto in precedenza, ha annoverato l’istanza di prelievo tra i rimedi preventivi contro l’irragionevole durata del processo. A tal proposito, il ricorso per ottenere l’equo indennizzo da irragionevole durata del processo è inammissibile ex articolo 2 c. 1 della L. 89/2001 se l’istanza di prelievo non è stata depositata almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di ragionevole durata del processo (tre anni per il primo grado e due anni per l’appello).

 

5. (Rinvio articolo 71 - bis) Un’altra species di istanza di prelievo.

 

Il punto di vista dell'autore

Non di rado sottovalutata o ritenuta superflua dagli operatori, il meccanismo previsto per la fissazione dell’udienza spesso assume una funzione, per così dire, di “decanter”, in grado di depurare la vicenda giudiziaria da elementi spuri o comunque non pertinenti. 

Anche con riguardo alla posizione assunta dalle parti, non è infrequente che il lasso temporale che può richiedere la fissazione dell’udienza e la funzione dell’istanza di prelievo, possano contribuire a depurare l’oggetto del contendere e stimolare le parti ad una rivalutazione della vicenda.