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Art. 74

Sentenze in forma semplificata

 1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.

Bibliografia. Ramajoli, Le tipologie delle sentenze del giudice amministrativo, in AA.VV., il nuovo processo (a cura di Caranta), Bologna, 2011, 573; voce articolo 74, in Codice del processo amministrativo commentato, di Rossana De Nictolis, Vicenza, 2017, 1039; Torchia, Le nuove pronunce nel codice del processo amministrativo, Relazione al 56° Convegno di studi amministrativi, Varenna, 2010 in www.giustizia-amministrativa.it 

 

Sommario. 1. La sentenza in forma semplificata.

 

1. La sentenza in forma semplificata

Appare preliminarmente utile sgomberare il campo da un possibile equivoco: la sentenza in forma semplificata non è un minus rispetto alla sentenza “ordinaria”, non è una sentenza che presuppone una valutazione semplificata o, addirittura, superficiale delle questioni poste. La sentenza in forma semplificata è una tecnica di redazione.

Tecnica di redazione che, a ben guardare, non esclude un maggiore impegno da parte del relatore, atteso che, come noto, l’opera di sintesi richiede spesso un maggiore sforzo e l’impiego di più tempo.

Ecco dunque che il vero “risparmio” della sentenza breve sta nella possibilità di evitare la ricostruzione dei fatti e dei motivi, rinviando agli scritti delle parti. 

La specificità di questo tipo di sentenza – e, se si vuole, la difficoltà – sta nel riuscire a redigere in modo conciso la motivazione, individuando una questione di fatto o di diritto, od ancora un precedente, ritenuti risolutivi. 

Anche il riferimento ad un precedente non sempre è opera semplice. Occorre anzitutto che lo stesso possa essere sovrapponibile al caso trattato e, non secondario, che il collegio condivida tale tesi. 

Si assiste ad una deroga al principio generale secondo cui la pronuncia deve riguardare tutta la domanda quando la motivazione semplificata si basa su un punto risolutivo, considerato assorbente. 

Qui il discrimine vero è il carattere risolutivo della questione posta a fondamento della pronuncia semplificata e che si tratti di sentenza di accoglimento.

In ordine al caso di accoglimento, la relativa pronuncia deve essere pienamente satisfattiva. Ad esempio, non si ritiene sia ammissibile l’assorbimento dei motivi quando a fondamento della decisione sia posta una doglianza formale che consenta all’amministrazione di esercitare nuovamente il potere provvedimentale. In questo caso, se possibile, l’assorbimento potrebbe operare riguardo però ad un motivo sostanziale che permetta al ricorrente una piena soddisfazione della pretesa. 

In caso di sentenza di rigetto, l’assorbimento è ammissibile solo su questioni di rito o su questioni meramente ripetitivi di altri già sottoposti a scrutinio.

Per completezza si ricorda che la giurisprudenza ha ammesso un altro caso in cui la sentenza di rigetto può operare l’assorbimento dei motivi. Si tratta del caso in cui le censure al provvedimento impugnato siano autonome e, la presenza di una sola ragione di legittimità dell’atto che ne assicura la conservazione, farebbe comunque perdere l’interesse del ricorrente allo scrutinio degli altri motivi di ricorso. 

 

Il punto di vista dell’Autore

La tecnica di redazione delle sentenze in forma semplificata risente e risentirà sempre più dell’informatizzazione del processo amministrativo. Si tratta di un percorso che inizia a manifestare i suoi effetti già oggi con la standardizzazione dei “modelli” di sentenza e che, si ritiene, si perfezionerà sempre più in futuro. 

Tale evoluzione, se da un lato non può che essere salutata con favore per via dell’innegabile vantaggio pratico che comporta, dall’altro lato andrebbe monitorato con attenzione, specie in ordine alla fase decisionale. Come s’è visto, infatti, la redazione di una sentenza ordinaria o si una sentenza breve comporta una tecnica che non sempre si presta alla standardizzazione e potrebbe finire con l’accrescere l’emanazione di provvedimenti decisionali monchi di aspetti essenziali per la piena soddisfazione degli interessi delle parti.