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Art. 71 bis

Effetti dell’istanza di prelievo

 1. A seguito dell’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata.

Bibliografia. voce articolo 71 bis, in Codice del processo amministrativo commentato, di Rossana De Nictolis, Vicenza, 2017, 1039.

 

Sommario. 1. Possibili effetti dell’istanza di prelievo di cui all’articolo 71 bis CPA. 

 

1. Possibili effetti dell’istanza di prelievo di 

cui all’articolo 71 bis CPA

L’articolo 71 c. 2 CPA, nella sostanza, identifica un’istanza di fissazione di udienza con la quale si rappresentano le ragioni dell’urgenza.

La norma qui in commento, permette di attribuire alla predetta istanza un effetto ulteriore.

Infatti, qualora il giudice accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata.

L’indicazione della camera di consiglio, nel caso in esame, deve essere intesa in senso ampio. Ciò perché non è richiamato l’articolo 87 CPA.

Anche se la norma non identifica una species di istanza, di fatto, la parte che potrebbe avere l’interesse alla definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, potrebbe indicare nell’istanza aspetti che confermino la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria. 

 

Il punto di vista dell’Autore

A conclusione dell’analisi dell’istanza di prelievo, gli scenari possibili appaiono raggruppabili in tre diverse situazioni, che devono essere oggetto di attenta valutazione strategica della parte. 

Il primo riguarda il caso del deposito del ricorso senza l’istanza di fissazione dell’udienza. Connaturale ai casi in cui, pur facendo salvi i termini decadenziali per l’impugnazione, l’interesse è principalmente connesso al raggiungimento di un bonario accordo. 

Il secondo afferisce alla rappresentazione dell’urgenza di trattare la controversia e giungere ad una decisione. 

Infine, in ordine ai possibili effetti di cui all’articolo 71 bis CPA, il terzo caso costituisce un’eventaulità di definizione con sentenza in forma semplificata rimessa alla valutazione del giudice ma che può essere stimolata dall’istanza di prelievo della parte.