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Art. 72

Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un’unica questione

 1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorità l’udienza di discussione.

2. Il collegio, se rileva l’insussistenza dei presupposti di cui al comma 1, dispone con ordinanza che la trattazione della causa prosegua con le modalità ordinarie.

Bibliografia. Gallo, Commento all’articolo 72 CPA, AA.VV, il processo amministrativo – commento al Decreto Legislativo 104/2010 (a cura di Quaranta e Lopilato), Milano, 2011, 577; voce articolo 72, in Codice del processo amministrativo commentato, di Rossana De Nictolis, Vicenza, 2017, 1039.

 

Sommario. 1. La fissazione dell’udienza con priorità. 

 

1. La fissazione dell’udienza con priorità

La norma in commento può essere considerata, ancora una volta, uno strumento a disposizione delle parti che imprime un’accelerazione al giudizio, finendo per avere effetti sull’arretrato (finalità peraltro evidenziata anche in seno alla relazione governativa di accompagnamento al CPA).

Si tratta di una disposizione, frutto delle indicazioni di cui all’articolo 44 lett. a) della legge delega n. 69/2009, in base alla quale il “nuovo” codice avrebbe dovuto “assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo”. 

Nel caso in esame serve un accordo tra le parti e che la controversia, a seguito di eventuali rinunce ad altre domande o eccezioni, verta su una singola questione di diritto. 

In tal senso, anche se non espressamente previsto, si ritiene possibile anche che la parte interessata (o le parti, congiuntamente) depositi un’istanza di fissazione di udienza con priorità, ex articolo 72 CPA.

Sussistendo le condizioni descritte, la controversia può dunque essere definita attraverso una procedura accelerata.

Evidentemente, il collegio, anche in presenza dell’accordo delle parti, dovrà sempre valutare la sussistenza dei requisiti di legge e, nel caso ne ravvisasse l’insussistenza, con apposita ordinanza, disporrà la trattazione ordinaria del giudizio. 

I presupposti sono insussistenti quando:

a) la questione non è unica;

b) sono sorte ulteriori questioni rispetto a quella unica iniziale;

c) le parti non concordano sui fatti di causa.

Sotto il profilo pratico, lo strumento, anche se finalizzato a fluidificare il processo, pone innegabili questioni di utilità effettiva, specie poi se considerato nell’alveo degli altri strumenti acceleratori. 

La circostanza che, per beneficiare dello strumento, sia necessario che la questione sia unica, ha, in teoria, un altro effetto – indiretto – di tipo acceleratorio, poiché potrebbe indurre le parti a rinunciare sia alle eccezioni e rilievi superflui sia a quelle che, per quanto ritenute fondate, possano essere oggetto di “disposizione” delle parti in cambio di una definizione celere del giudizio. 

Quanto all’accordo, se da un lato la norma si pone come meccanismo premiante nel caso di comportamenti processuali delle che vengono considerati virtuosi, dall’altro, è il caso di osservare che, a parere di chi scrive, l’accordo possa essere anche implicito, tutte le volte in cui, in virtù del principio di cui all’articolo 64 CPA – secondo cui i fatti non specificamente contestati si ritengono provati – su determinate questioni possa ritenersi raggiunta la prova.  

 

Il punto di vista dell'autore

Se da un lato l’istituto considerato può essere considerato uno strumento di accelerazione del processo – anche se è possibile esprimere dubbi sulla reale portata pratica – dall’altro lato non va esente da critiche. È evidente che trattate con priorità un ricorso o più ricorsi, significa inevitabilmente – almeno potenzialmente – ritardare la trattazione di altri. In più v’è da considerare che i ricorsi che presentano i presupposti indicati dalla norma generalmente sono quelli meno complessi. 

Conseguentemente il rischio è che l’accelerazione impressa dall’articolo in esame finisca per pregiudicare la celere trattazione dei ricorsi più complessi, che, proprio per tali caratteristiche, in genere, non presentato i presupposti di cui all’articolo 72 CPA.