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Art. 10

Regolamento preventivo di giurisdizione

1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell’articolo 367 dello stesso codice.

2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure cautelari, ma il giudice non può disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione.

Bibliografia: Quaranta – Lopilato, Il processo amministrativo: Commentario al Decreto Legislativo 104/2010, Milano, 2011; S. Veneziano, La giurisdizione e la competenza inderogabile, in www.giustizia-amministrativa.it.

 

Sommario: 1. La ratio e la natura dell’istituto. 2. I poteri delle Sezioni Unite.

 

1. La ratio e la natura dell’istituto

Il regolamento preventivo di giurisdizione è stato introdotto nel processo amministrativo con l’articolo 30 della legge n. 1034/1971 (ossia la legge istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali). Dall’entrata in vigore del Codice, questo istituto è normato, invece, dall’articolo 10. 

Lo scopo del regolamento preventivo di giurisdizione è quello di conseguire in maniera più rapida una definitiva pronuncia sulla giurisdizione da parte delle Sezioni Unite della Cassazione. L’articolo 10 CPA effettua un esplicito rimando al dettato dell’articolo 41 del c.p.c.: anche nel processo amministrativo, ciascuna delle parti, fino a che la causa non sia decisa in primo grado, può adire alle suddette Sezioni Unite, chiedendo di risolvere la questione ai sensi dell’articolo 37 del c.p.c.

Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto dal resistente, ma anche dal controinteressato ovvero dal ricorrente, nel caso in cui una delle altre parti abbia sollevato in precedenza questione di giurisdizione. 

Il Collegio può sospendere con ordinanza il processo qualora l’istanza non sia manifestamente inammissibile ovvero la contestazione della giurisdizione non sia manifestamente infondata. Il processo non viene dunque sospeso ex lege, ma vi è la facoltà di sospenderlo da parte del giudice a quo, stante anche l’esplicito rimando all’articolo 367 comma 1 del c.p.c. operato nel testo dell’articolo 10 CPA 

L’eventuale sospensione non pregiudica l’adozione di misure cautelari, che possono essere disposte solo nel caso in cui il Giudice ritenga sussistente la propria giurisdizione (articolo 10 co. 2, CPA).

Il regolamento preventivo di giurisdizione è, dunque, un rimedio di carattere facoltativo: la sua mancata proposizione non ha alcuna ripercussione sulle vicende processuali ed un’eventuale pronuncia sulla giurisdizione avverrà secondo le regole ordinarie, e sarà di conseguenza assoggettata ai normali mezzi di impugnazione. 

Per quanto attiene alle regole processuali da seguire per proporre il regolamento preventivo di giurisdizione, queste sono le stesse dettate per il ricorso in Cassazione. Ai sensi dell’articolo 369 co. 1, c.p.c., il ricorso (e per rimando a questo articolo da parte della legge TAR, il regolamento preventivo) deve essere depositato entro venti giorni dall’ultima notificazione e l’eventuale controricorso deve essere notificato al ricorrente entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, e in seguito depositato entro 20 giorni dalla notificazione, avuto riguardo alla data di perfezionamento per il destinatario.

 

2. I poteri delle Sezioni Unite

In una recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 21260/2016), è stato ribadito che il regolamento preventivo di giurisdizione costituisce uno strumento privilegiato per il ricorrente che vuole accertarsi in maniera definitiva della bontà della propria decisione in merito alla giurisdizione davanti alla quale ha presentato richiesta di tutela.

I poteri delle Sezioni Unite devono infatti essere considerati circoscritti ad uno scrutinio sui profili necessari per dirimere la questione sulla giurisdizione, proprio perché essendo il regolamento “preventivo”, non si è formata ancora nessuna pronuncia sul merito da parte del giudice e le parti non hanno ancora avuto modo di far accertare le loro posizioni.

L’accertamento della Cassazione sulla giurisdizione deve tuttavia essere basato anche sul criterio del petitum sostanziale, presupponendo dunque parziali valutazioni di merito.

È stato inoltre chiarito dalla giurisprudenza che il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche qualora sia già stato emesso un provvedimento cautelare, poiché questo non costituisce una vera e propria decisione in grado di stabilire il giudizio pendente (Cons. St. IV, n. 1839/2017).

Per quanto riguarda invece la riassunzione del giudizio sospeso davanti al giudice amministrativo, l’articolo 10 CPA non detta alcun tipo di disciplina. Si può allora effettuare un rinvio esterno, ai sensi dell’articolo 39 CPA, all’articolo 367, co. 2, c.p.c. e, quindi, applicare la regola che la riassunzione deve essere chiesta entro sei mesi dalla comunicazione dell’ordinanza. L’articolo 10 CPA, tuttavia, richiama esclusivamente il primo comma del già citato articolo 367 c.p.c.. Il rinvio esterno che si è prospettato dunque, non potrebbe operare anche in considerazione del fatto che all’interno del Codice, più precisamente all’articolo 80, esiste già una norma espressamente dedicata alla riassunzione del giudizio sospeso. Il dettato dell’articolo 80 stabilisce infatti che il giudizio deve essere riassunto con una nuova domanda di fissazione da proporre nel termine di novanta giorni dal venir meno della causa di sospensione, ovvero dalla conoscenza legale della pronuncia delle Sezioni Unite.

 

Il punto di vista dell’autore

Il regolamento preventivo di giurisdizione ha lo scopo di definire l’esistenza della giurisdizione del giudice amministrativo prima dell’adozione di una sentenza. 

Una volta intervenuta una sentenza, anche solo declinatoria della giurisdizione, il regolamento preventivo diviene infatti inammissibile, ferma restando la possibilità per il giudice successivamente adito in riassunzione di sollevare d’ufficio la questione di giurisdizione (Cass., sez. un., 5 aprile 2019, n. 9683).

Fa però eccezione alla regola il caso del giudizio di ottemperanza. Quest’ultimo prevede di regola lo svolgimento di un primo grado concluso da una sentenza appellabile al Consiglio di Stato. Nel corso di tale primo grado, prima che sia adottata la decisione che lo chiude, è ipotizzabile il regolamento preventivo di giurisdizione di cui all’articolo 41 c.p.c. (Cass., sez. un., 24 novembre 2009, n. 24673; Cass., sez. un., 11 dicembre 2007, n. 15838). E ciò nonostante sia già stata adottata dal giudice amministrativo la sentenza che si chiede di ottemperare.